Art. 2 
 
                   Organizzazione e funzionamento 
 
  1. Sul territorio provinciale e' istituita una rete di sorveglianza
epidemiologica veterinaria. L'organizzazione e il funzionamento della
rete di sorveglianza sono definiti  con  deliberazione  della  Giunta
provinciale, anche in relazione all'esigenza della  sua  integrazione
con  il  sistema  di  sorveglianza  definito  ai  sensi  del  decreto
legislativo 27  maggio  2005,  n.  117  (Attuazione  della  direttiva
2002/99/CE  che  stabilisce  norme  di  polizia  sanitaria   per   la
produzione, la trasformazione, la distribuzione e  l'introduzione  di
prodotti di origine animale destinati al consumo umano).  Della  rete
di sorveglianza fanno parte le istituzioni pubbliche e gli  organismi
ed enti pubblici e privati individuati  dalla  stessa  deliberazione,
gli allevamenti presenti sul territorio provinciale e il  veterinario
aziendale  previsto  dall'art.  3.  La  deliberazione  della   Giunta
provinciale  prevista  da  questo   articolo   definisce   anche   le
caratteristiche degli allevamenti  che  fanno  parte  della  rete  di
sorveglianza e degli allevatori tenuti  a  scegliere  il  veterinario
aziendale secondo quanto previsto da questa legge.