Art. 2 Organizzazione e funzionamento 1. Sul territorio provinciale e' istituita una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria. L'organizzazione e il funzionamento della rete di sorveglianza sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale, anche in relazione all'esigenza della sua integrazione con il sistema di sorveglianza definito ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 (Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano). Della rete di sorveglianza fanno parte le istituzioni pubbliche e gli organismi ed enti pubblici e privati individuati dalla stessa deliberazione, gli allevamenti presenti sul territorio provinciale e il veterinario aziendale previsto dall'art. 3. La deliberazione della Giunta provinciale prevista da questo articolo definisce anche le caratteristiche degli allevamenti che fanno parte della rete di sorveglianza e degli allevatori tenuti a scegliere il veterinario aziendale secondo quanto previsto da questa legge.