(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
               Adige n. 36/I-II del 5 settembre 2017) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 29 agosto 2017,
n. 927; 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 32 del decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42,  e'  aggiunto  il  seguente
comma 3: 
  «3. Qualora alla data del provvedimento di ammissione al contributo
la  persona  portatrice  di  menomazioni  o  limitazioni   funzionali
permanenti sia gia' deceduta,  il  contributo  puo'  essere  comunque
concesso agli aventi diritto se gli  stessi  dimostrano,  con  idonea
documentazione, che i lavori di cui all'art. 31 sono  gia'  stati  in
parte o totalmente eseguiti prima del decesso. Tra gli aventi diritto
sono inclusi anche gli eredi, individuati in base  alle  disposizioni
del  codice  civile,  della  persona  portatrice  di  menomazioni   o
limitazioni funzionali permanenti che ha  presentato  la  domanda  di
contributo.».