(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36/I-II del 5 settembre 2017) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 29 agosto 2017, n. 927; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 1. Dopo il comma 2 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e' aggiunto il seguente comma 3: «3. Qualora alla data del provvedimento di ammissione al contributo la persona portatrice di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti sia gia' deceduta, il contributo puo' essere comunque concesso agli aventi diritto se gli stessi dimostrano, con idonea documentazione, che i lavori di cui all'art. 31 sono gia' stati in parte o totalmente eseguiti prima del decesso. Tra gli aventi diritto sono inclusi anche gli eredi, individuati in base alle disposizioni del codice civile, della persona portatrice di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti che ha presentato la domanda di contributo.».