Art. 8 
 
             Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 24/2009 
 
  1.  L'art.  9  della  legge  regionale  n.  24/2009  e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 9. (Attuazione degli interventi  e  delle  attivita').  -  1.
Ferma  restando  l'osservanza  della  vigente  normativa  statale   e
regionale in materia di tutela dei beni ambientali  e  naturali,  dei
piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione della  aree  protette
naturali di cui alla legge n. 394/1991 e successive  modificazioni  e
integrazioni  e  alla  legge  regionale  n.  12/1995   e   successive
modificazioni e integrazioni, il  soggetto  coordinatore  di  settore
individuato ai sensi dell'art. 4, comma  5,  d'intesa  con  gli  enti
locali e gli enti Parco interessati e in  collaborazione  con  CAI  e
FIE, predispone e presenta alla Regione i progetti degli interventi e
delle attivita', con la relativa richiesta di contributo, sulla  base
dei criteri e delle modalita' stabilite dalla Giunta regionale.  Tale
soggetto coordina i proponenti di cui all'art. 4, comma 2, e coadiuva
la Regione nella pianificazione e nel monitoraggio  della  REL  oltre
che nell'informazione ai soggetti che operano nel settore di  propria
competenza. 
  2. All'attuazione provvedono le province, la Citta'  metropolitana,
le unioni di comuni e gli enti Parco nonche', per quanto  riguarda  i
percorsi d'interesse locale,  i  comuni.  Detti  enti  si  avvalgono,
tramite apposite convenzioni, della collaborazione volontaria di  CAI
e FIE, oltre che dell'eventuale collaborazione di  ATC  e  CA,  delle
associazioni  sportive,  del  tempo  libero,  ambientaliste  e  della
ricettivita' turistica lungo i percorsi della REL, nonche' di  quella
dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 8, comma 2,  della  legge
regionale 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative  della  legge
31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le  zone  montane))  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  3. La Regione concede ai  soggetti  attuatori  degli  interventi  e
delle attivita' i contributi sulla base dei criteri di riparto  delle
risorse disponibili e delle modalita' di erogazione dei finanziamenti
stabiliti ai sensi dell'art. 8, comma 2. 
  4. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al  comma  1,
puo' promuovere o attuare, direttamente  o  indirettamente,  progetti
relativi alla manutenzione, sviluppo e promozione della REL. 
  5. I contributi sono concessi solo per interventi da effettuarsi su
percorsi  escursionistici  iscritti  alla  Carta  inventario  e   con
specifiche finalita' legate alla  pratica  dell'escursionismo,  cosi'
come definite all'art. 1. 
  6.  Successivamente  alla  pubblicazione   del   provvedimento   di
approvazione della Carta  inventario  non  potranno  essere  concessi
contributi o fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento,  per
interventi  da  effettuarsi  su  percorsi   escursionistici   e   con
specifiche finalita' legate alla  pratica  dell'escursionismo,  cosi'
come  definiti  all'art.  2,  che  non  siano  iscritti  alla   Carta
inventario.».