Art. 8 Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 24/2009 1. L'art. 9 della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 9. (Attuazione degli interventi e delle attivita'). - 1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione della aree protette naturali di cui alla legge n. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, il soggetto coordinatore di settore individuato ai sensi dell'art. 4, comma 5, d'intesa con gli enti locali e gli enti Parco interessati e in collaborazione con CAI e FIE, predispone e presenta alla Regione i progetti degli interventi e delle attivita', con la relativa richiesta di contributo, sulla base dei criteri e delle modalita' stabilite dalla Giunta regionale. Tale soggetto coordina i proponenti di cui all'art. 4, comma 2, e coadiuva la Regione nella pianificazione e nel monitoraggio della REL oltre che nell'informazione ai soggetti che operano nel settore di propria competenza. 2. All'attuazione provvedono le province, la Citta' metropolitana, le unioni di comuni e gli enti Parco nonche', per quanto riguarda i percorsi d'interesse locale, i comuni. Detti enti si avvalgono, tramite apposite convenzioni, della collaborazione volontaria di CAI e FIE, oltre che dell'eventuale collaborazione di ATC e CA, delle associazioni sportive, del tempo libero, ambientaliste e della ricettivita' turistica lungo i percorsi della REL, nonche' di quella dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane)) e successive modificazioni e integrazioni. 3. La Regione concede ai soggetti attuatori degli interventi e delle attivita' i contributi sulla base dei criteri di riparto delle risorse disponibili e delle modalita' di erogazione dei finanziamenti stabiliti ai sensi dell'art. 8, comma 2. 4. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, puo' promuovere o attuare, direttamente o indirettamente, progetti relativi alla manutenzione, sviluppo e promozione della REL. 5. I contributi sono concessi solo per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici iscritti alla Carta inventario e con specifiche finalita' legate alla pratica dell'escursionismo, cosi' come definite all'art. 1. 6. Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario non potranno essere concessi contributi o fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento, per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici e con specifiche finalita' legate alla pratica dell'escursionismo, cosi' come definiti all'art. 2, che non siano iscritti alla Carta inventario.».