Art. 10 
 
                        Vigilanza e controllo 
          (art. 7, comma 1, lettera g) della l.r. 45/2007) 
 
  1. L'ARTEA effettua il controllo sulla  presentazione  della  prima
richiesta di riconoscimento della  qualifica  di  IAP,  che  consiste
nella verifica di quanto dichiarato nella DUA dal soggetto. 
  2. Il controllo sulla permanenza  dei  requisiti  dell'imprenditore
agricolo professionale e' effettuato  dal  competente  settore  della
Giunta regionale in base all'UTE dell'azienda. In caso di azienda con
pluralita' di UTE, il controllo e'  effettuato  tenendo  conto  della
sede legale dell'azienda o  della  sede  di  deposito  del  fascicolo
aziendale. 
  3.  Il  competente  settore  della  Giunta  regionale  registra   i
controlli eseguiti nell'anagrafe regionale delle aziende agricole. 
  4. Il controllo e' svolto ogni anno su un campione di IAP  estratto
da ARTEA. I criteri per l'estrazione del campione sono  indicati  con
decreto del competente settore della Giunta regionale.  Il  controllo
amministrativo ed eventualmente in loco ha come oggetto il possesso e
la permanenza dei requisiti che hanno determinato  il  riconoscimento
della qualifi ca  di  IAP.  Le  linee  guida  per  i  controlli  sono
stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.