Art. 10 Vigilanza e controllo (art. 7, comma 1, lettera g) della l.r. 45/2007) 1. L'ARTEA effettua il controllo sulla presentazione della prima richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP, che consiste nella verifica di quanto dichiarato nella DUA dal soggetto. 2. Il controllo sulla permanenza dei requisiti dell'imprenditore agricolo professionale e' effettuato dal competente settore della Giunta regionale in base all'UTE dell'azienda. In caso di azienda con pluralita' di UTE, il controllo e' effettuato tenendo conto della sede legale dell'azienda o della sede di deposito del fascicolo aziendale. 3. Il competente settore della Giunta regionale registra i controlli eseguiti nell'anagrafe regionale delle aziende agricole. 4. Il controllo e' svolto ogni anno su un campione di IAP estratto da ARTEA. I criteri per l'estrazione del campione sono indicati con decreto del competente settore della Giunta regionale. Il controllo amministrativo ed eventualmente in loco ha come oggetto il possesso e la permanenza dei requisiti che hanno determinato il riconoscimento della qualifi ca di IAP. Le linee guida per i controlli sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.