Art. 12 
 
                       Procedura conciliativa 
          (art. 7, comma 1, lettera i) della l.r. 45/2007) 
 
  1. Qualora i controlli di cui all'art. 10 diano esito negativo,  il
soggetto  che  ha  effettuato  il  controllo,  prima  di  emanare  il
provvedimento che da' atto dell'esito negativo, comunica al  soggetto
controllato i motivi che ostano al riconoscimento della qualifica  di
IAP. 
  2. Il soggetto  controllato,  nel  termine  di  trenta  giorni  dal
ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto
le proprie osservazioni e controdeduzioni al settore competente della
Regione Toscana. 
  3. Se emergono elementi  nuovi  che  permettono  il  riconoscimento
della qualifica di IAP, l'esito positivo e'  comunicato  dal  settore
competente regionale all'interessato e ad ARTEA per l'inserimento sul
sistema informativo di ARTEA. 
  4. Se non emergono elementi nuovi e' confermato  l'esito  negativo.
Il  provvedimento  finale  e'  comunicato  dal   settore   competente
regionale all'interessato e trasmesso ad ARTEA per l'inserimento  sul
sistema informativo  di  ARTEA  ai  fini  della  cancellazione  dalla
sezione specifica  dell'anagrafe  regionale  delle  aziende  agricole
della persona fisica e della eventuale societa'  di  riferimento  con
effetto retroattivo.