Art. 12 Procedura conciliativa (art. 7, comma 1, lettera i) della l.r. 45/2007) 1. Qualora i controlli di cui all'art. 10 diano esito negativo, il soggetto che ha effettuato il controllo, prima di emanare il provvedimento che da' atto dell'esito negativo, comunica al soggetto controllato i motivi che ostano al riconoscimento della qualifica di IAP. 2. Il soggetto controllato, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni e controdeduzioni al settore competente della Regione Toscana. 3. Se emergono elementi nuovi che permettono il riconoscimento della qualifica di IAP, l'esito positivo e' comunicato dal settore competente regionale all'interessato e ad ARTEA per l'inserimento sul sistema informativo di ARTEA. 4. Se non emergono elementi nuovi e' confermato l'esito negativo. Il provvedimento finale e' comunicato dal settore competente regionale all'interessato e trasmesso ad ARTEA per l'inserimento sul sistema informativo di ARTEA ai fini della cancellazione dalla sezione specifica dell'anagrafe regionale delle aziende agricole della persona fisica e della eventuale societa' di riferimento con effetto retroattivo.