Art. 14 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. I corsi di formazione attestanti il  requisito  della  capacita'
professionale frequentati antecedentemente al l'entrata in vigore del
presente   regolamento   costitutiscono   titolo   valido   per    il
riconoscimento del requisito della capacita' professionale e  restano
validi fino al 31 dicembre 2019.