Art. 2 
 
         Ambito di applicazione (art. 7 della l.r. 45/2007) 
 
  1. La qualifica di imprenditore  agricolo  professionale  (IAP)  e'
attribuita ai sensi della legge regionale e del presente  regolamento
con riferimento alle imprese agricole che hanno  almeno  una  propria
unita' tecnico-economica (UTE),  di  cui  all'art.  1,  comma  3  del
decreto del Presidente della Repubblica  1°  dicembre  1999,  n.  503
(Regolamento   recante   norme   per   l'istituzione   della    Carta
dell'agricoltore  e  del  pescatore  e  dell'anagrafe  delle  aziende
agricole,  in  attuazione  dell'art.  14,  comma   3,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173) ubicata in Toscana.