Art. 3 
 
               Requisito della capacita' professionale 
          (art. 7, comma 1, lettera a) della l.r. 45/2007) 
 
  1. Il possesso delle adeguate conoscenze e competenze professionali
dell'imprenditore agricolo e' riconosciuto d'ufficio oppure accertato
tramite esame. 
  2. La capacita' e' riconosciuta d'ufficio quando  ricorre  uno  dei
seguenti requisiti: 
    a) possesso di diploma di laurea di primo livello  o  magistrale,
laurea specialistica, diploma di scuola  media  superiore  in  quanto
idonei all'iscrizione all'albo  dei  dottori  agronomi  e  forestali,
sezione  A  e  B,  o  all'albo  del  collegio  degli  agrotecnici   e
agrotecnici laureati o all'albo del collegio dei periti agrari e  dei
periti agrari laureati; 
    b) aver esercitato per due  anni  l'attivita'  agricola,  per  un
minimo di 832 ore annue, equivalenti a centoquattro giornate lavorate
nel  corso  dell'anno,  antecedentemente  alla  presentazione   della
richiesta di riconoscimento, come titolare  di  azienda,  coadiuvante
familiare, lavoratore  agricolo  subordinato  con  inquadramento  non
inferiore a operaio qualificato,  amministratore  delle  societa'  di
capitali e di cooperativa, anche a scopo consortile. Il possesso  del
requisito  e'  comprovato  mediante  la  documentazione  di  avvenuta
iscrizione  nella  gestione   previdenziale   e   assistenziale   per
l'agricoltura; 
    c)  possesso  della  qualifica  di  operatore  biologico,  per  i
produttori agricoli, attestata dall'iscrizione nell'elenco  regionale
degli operatori dell'agricoltura biologica,  dopo  aver  superato  la
prevista fase di conversione almeno per una parte dell'azienda; 
    d) aver frequentato, non  oltre  i  cinque  anni  antecedenti  la
presentazione della richiesta di riconoscimento  della  qualifica  di
IAP di cui all'art. 5 della legge, un corso di formazione erogato  da
un'agenzia formativa accreditata ai sensi della  legge  regionale  26
luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana
in  materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,   formazione
professionale e lavoro) della durata minima di 100 ore di teoria e di
40  ore  di  lezioni/esercitazioni  pratiche,  come  comprovato   dal
certificato  di  partecipazione,  oppure  un  corso   di   formazione
equiparato della vigente normativa nazionale, della durata minima  di
100 ore di teoria e  di  40  ore  lezioni/esercitazioni  pratiche  da
svolgere in una azienda agricola, come comprovato dal certificato  di
partecipazione.  Sono  esonerati  dall'obbligo  di  partecipare  alle
lezioni/esercitazioni pratiche da  svolgere  in  un'azienda  agricola
coloro che hanno esercitato per almeno un anno l'attivita'  agricola,
per un minimo di 832 ore annue, equivalenti a  centoquattro  giornate
lavorate nel corso dell'anno, come titolare di  azienda,  coadiuvante
familiare, lavoratore  agricolo  subordinato  con  inquadramento  non
inferiore a operaio qualificato. 
  3. Il corso di formazione di cui al comma 1, lettera d) deve  avere
almeno il seguente contenuto: 
    a) ruolo e responsabilita' dell'imprenditore agricolo; 
    b) attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile; 
    c) normative fiscali e tributarie per l'agricoltura; 
    d) gestione dell'organizzazione generale dell'impresa agricola; 
    e) gestione delle risorse produttive; 
    f) legislazione  agraria  e  normative  specifiche,  i  contratti
agrari e il credito agrario, contratti di lavoro in agricoltura; 
    g) sicurezza del lavoro in agricoltura; 
    h) elementi di botanica, di agronomia e modalita' di  prevenzione
e di difesa delle piante; 
    i) elementi aziendali  che  concorrono  alla  determinazione  del
reddito dell'impresa  agraria,  i  fattori  produttivi  e  le  figure
economiche di riferimento; 
    l) bilancio aziendale: lettura e interpretazione delle  voci  del
bilancio di un'impresa agraria. 
  4.  In  carenza  delle  ipotesi  di  riconoscimento  d'ufficio,  il
soggetto deve sottoporsi a un esame orale per com provare le  proprie
conoscenze e  competenze  professionali.  La  commissione  valuta  le
conoscenze generali del candidato sulle materie di cui al comma  3  e
la  competenza  tecnica  dello  stesso  in  relazione  alla   propria
esperienza professionale in azienda. 
  5. La commissione d'esame di cui al comma 4, almeno una per ufficio
territoriale regionale, e' nominata ai sensi  della  lettera  k-bis),
del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 8 gennaio  2009,  n.  1
(Testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e   ordinamento   del
personale) ed e' composta da tre membri effettivi e tre  supplenti  e
si riunisce quando vi  siano  almeno  quindici  domande  di  esame  e
comunque almeno due volte  l'anno,  una  a  semestre.  La  competente
struttura  della  Giunta  regionale  disciplina   le   modalita'   di
funzionamento della commissione.