Art. 4 
 
                    Requisito del tempo di lavoro 
        (art. 7, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 45/2007) 
 
  1.  Il  requisito  del  tempo  di  lavoro  e'  calcolato  avendo  a
riferimento  il  tempo  minimo  di  lavoro  dedicato  alle  attivita'
agricole. 
  2. Il parametro si ricava nel modo seguente: dato  il  tempo  annuo
complessivo di una unita' lavorativa uomo (ULU), che e' pari a  1.728
ore, equivalenti a 48 settimane di 36 ore  lavorative,  il  tempo  di
lavoro considerato e' complessivamente pari o  superiore  al  50  per
cento di 1728 ore e cioe' a 864 ore. 
  3. Se l'imprenditore agricolo professionale opera  in  una  impresa
ricadente nelle zone soggette a vincoli naturali o  a  altri  vincoli
specifici di cui all'art. 32 del regolamento (UE)  n.  1305/2013  del
Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005  del  Consiglio,  di  seguito
denominate zone  svantaggiate,  il  requisito  del  tempo  di  lavoro
considerato e' pari al 25 per cento di 1728 ore e cioe' a 432 ore. In
tal caso e' necessario che l'UTE dell'azienda ricada  prevalentemente
nella zona svantaggiata. 
  4. Qualora l'imprenditore agricolo professionale  svolga  attivita'
lavorative extra-agricole che si configurano come lavoro dipendente o
assimilato, il tempo di lavoro dedicato alle attivita' agricole  deve
comunque rispettare le percentuali di cui ai commi 2 e 3. Il  calcolo
viene fatto comparando il tempo di  lavoro  calcolato  ai  sensi  del
presente articolo con  quello  risultante  dalle  norme  di  legge  o
contratti applicabili e riscontrabile dalle certificazioni rilasciate
dal datore di lavoro. 
  5. Qualora l'imprenditore agricolo professionale  svolga  attivita'
lavorative extra - agricole che si configurano come lavoro  autonomo,
la rilevazione del tempo di lavoro dedicato alle  attivita'  agricole
pari o superiore a 864  ore  annue  o  432  ore  annue  per  le  zone
svantaggiate  e'  condizione  sufficiente  per   l'assolvimento   del
requisito e si prescinde dalla comparazione con le predette attivita'
lavorative extra - agricole. 
  6. I criteri uniformi per  l'adozione  delle  tabelle  parametriche
funzionali alla valutazione delle attivita' agricole  sono  stabiliti
con deliberazione di Giunta regionale. 
  7. Il tempo di lavoro dello IAP che svolge unicamente attivita'  di
amministrazione e direzione dell'impresa agricola e' pari al  20  per
cento del fabbisogno lavorativo totale dell'azienda.