Art. 5 Requisito del reddito da lavoro (art. 7, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 45/2007) 1. Il requisito del reddito da lavoro e' calcolato comparando il reddito derivante dall'attivita' agricola con il reddito globale da lavoro, secondo quanto stabilito dalle linee guida sui controlli di cui all'art. 10. 2. Il requisito del reddito da lavoro e' soddisfatto quando l'imprenditore agricolo professionale persona fisica ricava dall'attivita' agricola direttamente o in qualita' di socio o di amministratore di societa' agricola almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono esclusi dal computo del reddito globale da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni a esse equiparati, le indennita' e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche ovvero in associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo. 3. Se l'imprenditore agricolo professionale opera in una impresa ricadente nelle zone soggette a vincoli naturali o a altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la percentuale di cui al comma 2 e' ridotta al 25 per cento. Rientra in questa casistica l'impresa la cui UTE ricade prevalentemente in zona svantaggiata. 4. Se l'imprenditore agricolo professionale opera in qualita' di amministratore di una societa' di capitale o in una cooperativa, anche a scopo consortile, il reddito da lavoro derivante da attivita' agricola e' costituito dalle indennita' e somme ottenute all'interno della societa' per tale qualifica. Nel caso in cui l'amministratore sia anche socio della societa' di capitali e della cooperativa, anche a scopo consortile, al reddito derivante da attivita' agricola va sommato quello derivante dalla partecipazione alla compagine sociale.