Art. 5 
 
                   Requisito del reddito da lavoro 
        (art. 7, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 45/2007) 
 
  1. Il requisito del reddito da lavoro e'  calcolato  comparando  il
reddito derivante dall'attivita' agricola con il reddito  globale  da
lavoro, secondo quanto stabilito dalle linee guida sui  controlli  di
cui all'art. 10. 
  2. Il  requisito  del  reddito  da  lavoro  e'  soddisfatto  quando
l'imprenditore   agricolo   professionale   persona   fisica   ricava
dall'attivita' agricola direttamente o in  qualita'  di  socio  o  di
amministratore di societa'  agricola  almeno  il  50  per  cento  del
proprio reddito globale da  lavoro.  Sono  esclusi  dal  computo  del
reddito globale da lavoro le pensioni di ogni genere, gli  assegni  a
esse  equiparati,  le   indennita'   e   le   somme   percepite   per
l'espletamento di cariche pubbliche ovvero in  associazioni  e  altri
enti operanti nel settore agricolo. 
  3. Se l'imprenditore agricolo professionale opera  in  una  impresa
ricadente nelle zone soggette a vincoli naturali o  a  altri  vincoli
specifici di cui all'art. 32 del regolamento (UE)  n.  1305/2013,  la
percentuale di cui al comma 2 e' ridotta al 25 per cento. Rientra  in
questa casistica l'impresa la cui UTE ricade prevalentemente in  zona
svantaggiata. 
  4. Se l'imprenditore agricolo professionale opera  in  qualita'  di
amministratore di una societa' di  capitale  o  in  una  cooperativa,
anche a scopo consortile, il reddito da lavoro derivante da attivita'
agricola e' costituito dalle indennita' e somme ottenute  all'interno
della societa' per tale qualifica. Nel caso in  cui  l'amministratore
sia anche socio della societa' di capitali e della cooperativa, anche
a scopo consortile, al reddito derivante  da  attivita'  agricola  va
sommato quello derivante dalla partecipazione alla compagine sociale.