Art. 7 Criteri per la verifica del requisito dell'oggetto sociale delle societa' agricole (art. 7, comma 1, lettera f) della l.r. 45/2007) 1. La ragione sociale o denominazione sociale della societa' deve necessariamente contenere la dizione «societa' agricola» e deve avere come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile. 2. Le societa' di persone, di capitali e le cooperative, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di societa' di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le societa' in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; b) nel caso di societa' di capitali o cooperative, anche a scopo consortile, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le societa' cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. 3. La qualifica di imprenditore agricolo professionale puo' essere apportata da parte dell'amministratore IAP a una sola societa'. 4. Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attivita' agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati a uso abitativo, nonche' di terreni e di fabbricati a uso strumentale alle attivita' agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, sempreche' i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attivita' agricola esercitata. Il requisito della marginalita' si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).