Art. 7 
 
Criteri per la verifica  del  requisito  dell'oggetto  sociale  delle
  societa' agricole (art. 7, comma 1, lettera f) della l.r. 45/2007) 
 
  1. La ragione sociale o denominazione sociale della  societa'  deve
necessariamente contenere la dizione «societa' agricola» e deve avere
come oggetto sociale l'esercizio esclusivo  delle  attivita'  di  cui
all'art. 2135 del codice civile. 
  2. Le societa' di persone, di capitali e le  cooperative,  anche  a
scopo   consortile,   sono    considerate    imprenditori    agricoli
professionali  qualora  lo  statuto  preveda  quale  oggetto  sociale
l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui  all'art.  2135
del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) nel caso di societa' di persone qualora almeno un socio sia in
possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.  Per
le  societa'  in  accomandita  la  qualifica  si  riferisce  ai  soci
accomandatari; 
    b) nel caso di societa' di capitali o cooperative, anche a  scopo
consortile, quando almeno un amministratore che sia anche  socio  per
le  societa'  cooperative,  sia  in  possesso  della   qualifica   di
imprenditore agricolo professionale. 
  3. La qualifica di imprenditore agricolo professionale puo'  essere
apportata da parte dell'amministratore IAP a una sola societa'. 
  4. Non costituiscono  distrazione  dall'esercizio  esclusivo  delle
attivita'  agricole  la  locazione,  il  comodato  e   l'affitto   di
fabbricati a uso abitativo, nonche' di terreni e di fabbricati a  uso
strumentale alle attivita' agricole di cui all'art. 2135  del  codice
civile, sempreche' i ricavi derivanti dalla locazione o  dall'affitto
siano  marginali   rispetto   a   quelli   derivanti   dall'esercizio
dell'attivita' agricola esercitata. Il requisito  della  marginalita'
si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle
locazioni  e  affitto  dei  beni  non  superi   il   10   per   cento
dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo  l'assoggettamento
di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle  imposte
sui redditi).