Art. 4 Tutela dell'ambiente e energia 1. Al fine di acquisire il supporto tecnico scientifico finalizzato alla redazione dell'Atlante regionale degli obiettivi dei Contratti di Fiume (CdF), a indirizzare e gestire le iniziative regionali per la promozione e l'attuazione dei CdF all'interno della programmazione, nonche' alla valutazione metodologica dei percorsi di redazione dei CdF sul territorio regionale in coerenza con i requisiti e le metodologie definiti dal Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume (Carta nazionale dei Contratti di Fiume e definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume), con particolare riferimento alla verifica della loro incidenza sulle politiche di distretto idrografico e alla formazione di un sistema di monitoraggio e di verifica dei CdF su scala regionale, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad affidare, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, un incarico per la predisposizione del documento programmatico di indirizzo strategico di area vasta che fornisca il riferimento operativo ai CdF, in relazione sia agli obiettivi della pianificazione sovraordinata sia alla programmazione e allocazione delle risorse regionali. 2. Per le finalita' previste dal comma 1 e' destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2017, di 20.000 euro per l'anno 2018 e di 5.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 26. 3. Il comma 13 dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), e' sostituito dal seguente: «13. Il Consorzio di sviluppo economico e locale di Tolmezzo e' autorizzato a utilizzare integralmente le economie derivanti dall'esecuzione in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva da parte del Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo "CO.S.IN. T.", di interventi sugli argini del fiume Tagliamento a difesa della Zona industriale e della Zona artigianale di Amaro, al fine di realizzare, previo affidamento mediante una nuova delegazione amministrativa intersoggettiva, un ulteriore intervento per la messa in sicurezza delle sponde del rio Maggiore, affluente del Tagliamento, a difesa della Zona industriale di Amaro.». 4. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo al Consorzio per la zona di sviluppo industriale del Ponte Rosso con sede a San Vito al Tagliamento (PN) per la realizzazione di un progetto pilota di area produttiva ecologicamente attrezzata (APEA) nella zona industriale «onte Rosso», ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), con il supporto tecnico-scientifico di ARPA. 5. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 4, corredata di una relazione illustrativa delle attivita' e del preventivo di spesa, e' presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo e' disposta con le modalita' definite dal decreto di concessione. La rendicontazione della spesa e' disciplinata dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 6. Per le finalita' di cui al comma 4 e' destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2017, di 80.000 euro per l'anno 2018 e di 70.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 26. 7. Per le finalita' di cui al comma 4 e' destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 26. 8. Al fine di promuovere il corretto e sostenibile utilizzo delle risorse geotermiche, delle acque minerali, termali e di sorgente, nonche' garantire il buon Governo dei giacimenti minerari e assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e dei terzi, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad avvalersi della collaborazione scientifica delle Universita' degli studi, mediante la stipula, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 7/2000, di accordi concernenti la trattazione di specifiche tematiche di comune interesse. 9. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' approvato lo schema dell'accordo di cui al comma 8. 10. Per le finalita' previste dal comma 8 e' destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 1.000 euro per l'anno 2017, di 24.000 euro per l'anno 2018 e di 5.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 26. 11. In attuazione del ruolo di Focal Point nazionale ricoperto dalla Regione nell'ambito dell'iniziativa di cooperazione territoriale transfrontaliera denominata «European Green Belt (EGB)», l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo all'associazione Rete Italiana EGB, con sede in Mariano del Friuli (GO), in qualita' di non-governmental organization (NGO) ufficiale per l'Italia per la «European Green Belt» per il supporto delle attivita' di valorizzazione della «European Green Belt». 12. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 11, corredata di una relazione illustrativa delle attivita' e del preventivo di spesa, e' presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo e' disposta con le modalita' definite dal decreto di concessione. La rendicontazione della spesa e' disciplinata dall'art. 43 della legge regionale 7/2000. 13. Per le finalita' di cui al comma 11 e' destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 26. 14. L'Amministrazione regionale, anche in conformita' a quanto contenuto nella sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia n. 244/2014 e nella sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia n. 91/2017, e' autorizzata a offrire all'attuale proprietario dell'area interessata dalla discarica denominata «Pecol dei Lupi» in Comune di Cormons (GO), come individuata dall'art. 3, comma 59, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), a definitiva tacitazione di ogni ulteriore pretesa creditoria, la somma complessiva di 1 milione di euro a titolo di indennizzo per l'occupazione abusiva della stessa, nonche' per il trasferimento della citata area alla Regione, affinche' la stessa possa provvedere con celerita' all'attuazione della procedura di chiusura e di gestione post-operativa della discarica di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/ CE relativa alle discariche di rifiuti). 15. Per le finalita' di cui al comma 14 e' destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 26. 16. Al comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilita' 2016), le parole «che ne predispongono la graduatoria, da approvare con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia» sono sostituite dalle seguenti: «che le valutano con le modalita' del procedimento a sportello di cui all'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)». 17. Al comma 12 dell'art. 3 della legge regionale 34/2015 le parole «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019». 18. All'art. 3 della legge regionale 14/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 30 le parole «in conto interessi» sono sostituite dalle seguenti: «in conto capitale»; b) il comma 34 e' sostituito dal seguente: «34. I contributi di cui al comma 30 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili ai sensi del bando di cui al comma 31, al netto dell'IVA.». 19. Dopo la lettera c) del comma 11 dell'art. 3 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono aggiunte le seguenti: «c bis) esecuzione delle attivita' di messa in sicurezza d'emergenza o attuazione delle misure di prevenzione; c-ter) esecuzione di monitoraggi.». 20. Al comma 48 dell'art. 3 della legge regionale 20/2015 dopo le parole «chiusura della discarica» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' a copertura di residui oneri, anche antecedenti al collaudo provvisorio, derivanti dai rapporti contrattuali instaurati dal Commissario delegato in relazione alla gestione e alla manutenzione del depuratore precedentemente al subentro del Comune di Tolmezzo». 21. All'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera i-quater) del comma 33 e' aggiunta la seguente: «i-quinquies) art. 32 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti).»; b) al comma 34 le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 22. Il comma 5 dell'art. 30 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), e' sostituito dal seguente: «5. Il canone demaniale e' suddiviso in rate trimestrali ed e' corrisposto alla scadenza di ogni trimestre. Prima della consegna dei lavori il soggetto istante versa un acconto pari al 10 per cento dell'ammontare del canone demaniale annuo. Nel caso in cui, in ottemperanza a prescrizioni finalizzate alla tutela ambientale, l'attivita' oggetto della concessione sia sospesa, la corresponsione del canone demaniale e' sospesa per lo stesso periodo.». 23. Il comma 1 dell'art. 56 della legge regionale 11/2015 e' sostituito dal seguente: «1. La violazione delle disposizioni a tutela dei corpi idrici e delle aree fluviali di cui all'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, nonche' la demolizione del manufatto o dell'edificio realizzato. La violazione delle disposizioni a tutela dei corpi idrici e delle aree fluviali di cui all'art. 18, comma 1, lettera d), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro, nonche' l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.». 24. Dopo l'art. 61 della legge regionale 11/2015 sono inseriti i seguenti: «Art. 61-bis (Disposizioni transitorie in materia di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico). - 1. Nel periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, per i quali sono scadute le relative concessioni di derivazione d'acqua e per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di cui all'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), il concessionario uscente e' tenuto a versare alla Regione un canone aggiuntivo, rispetto ai canoni e sovracanoni previsti dalla vigente normativa. Tale canone, determinato nella misura di 40 euro per Kw, costituisce corrispettivo del beneficio derivante dalla prosecuzione temporanea della derivazione d'acqua pubblica, nonche' dell'esercizio delle opere e dei beni afferenti alla concessione di derivazione oltre il termine di scadenza della medesima. Art. 61-ter (Cooperative idroelettriche storiche). - 1. Le concessioni per derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico con potenza nominale media di concessione inferiore a 3.000 KW, che prima del 26 luglio 2010 erano gia' state rilasciate a cooperative storiche, come definite dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 9 del decreto legislativo 79/1999, e dal testo integrato sulle cooperative elettriche di cui alla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 26 luglio 2010, n. ARG/elt 113/10, possono essere rinnovate direttamente dal dirigente della struttura regionale competente in materia. Presupposto a tal fine e' che la cooperativa storica sia in possesso dei requisiti previsti, che sia aperta a tutti i ricadenti nella zona di distribuzione e che si dichiari interessata al rinnovo della concessione. 2. Anche nel caso di cui al comma 1 le quantita' d'acqua derivabili sono definite dalla direzione centrale competente in materia sulla base delle indicazioni dei piani di settore e delle informazioni disponibili.». 25. Per l'anno 2017 il termine per l'approvazione da parte dei Consigli comunali del piano comunale di illuminazione, fissato con il provvedimento di concessione del contributo ai sensi dell'art. 7, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2015, n. 0197/ Pres. (Regolamento per la concessione ai comuni di contributi per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione, in attuazione dell'art. 9, commi 1 e 3, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15), e' prorogato al 31 dicembre 2017. 26. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella D.