Art. 4 
 
                   Tutela dell'ambiente e energia 
 
  1. Al fine di acquisire il supporto tecnico scientifico finalizzato
alla redazione dell'Atlante regionale degli obiettivi  dei  Contratti
di Fiume (CdF), a indirizzare e gestire le iniziative  regionali  per
la   promozione   e   l'attuazione   dei   CdF   all'interno    della
programmazione, nonche' alla valutazione metodologica dei percorsi di
redazione  dei  CdF  sul  territorio  regionale  in  coerenza  con  i
requisiti  e  le  metodologie  definiti  dal  Tavolo  Nazionale   dei
Contratti  di  Fiume  (Carta  nazionale  dei  Contratti  di  Fiume  e
definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di  Fiume),
con particolare riferimento alla verifica della loro incidenza  sulle
politiche di distretto idrografico e alla formazione di un sistema di
monitoraggio  e   di   verifica   dei   CdF   su   scala   regionale,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad affidare,  mediante  le
procedure previste dalla normativa di settore,  un  incarico  per  la
predisposizione del documento programmatico di  indirizzo  strategico
di area vasta che  fornisca  il  riferimento  operativo  ai  CdF,  in
relazione sia agli obiettivi della pianificazione  sovraordinata  sia
alla programmazione e allocazione delle risorse regionali. 
  2. Per le finalita' previste dal comma  1  e'  destinata  la  spesa
complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di  5.000  euro  per
l'anno 2017, di 20.000 euro per l'anno  2018  e  di  5.000  euro  per
l'anno 2019, a valere sulla Missione n.  9  (Sviluppo  sostenibile  e
tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1  (Difesa  del
suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della
spesa del bilancio  per  gli  anni  2017-2019  con  riferimento  alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di  cui  al  comma
26. 
  3. Il comma 13 dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre  2012,
n. 27 (Legge finanziaria 2013), e' sostituito dal seguente: 
  «13. Il Consorzio di sviluppo economico e  locale  di  Tolmezzo  e'
autorizzato  a  utilizzare  integralmente   le   economie   derivanti
dall'esecuzione   in    regime    di    delegazione    amministrativa
intersoggettiva da parte del Consorzio per lo sviluppo industriale di
Tolmezzo  "CO.S.IN.  T.",  di  interventi  sugli  argini  del   fiume
Tagliamento a difesa della Zona industriale e della Zona  artigianale
di Amaro, al fine di  realizzare,  previo  affidamento  mediante  una
nuova  delegazione  amministrativa  intersoggettiva,   un   ulteriore
intervento per la messa in sicurezza delle sponde del  rio  Maggiore,
affluente  del  Tagliamento,  a  difesa  della  Zona  industriale  di
Amaro.». 
  4.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  un
contributo al Consorzio per la zona di sviluppo industriale del Ponte
Rosso con sede a San Vito al Tagliamento (PN) per la realizzazione di
un progetto  pilota  di  area  produttiva  ecologicamente  attrezzata
(APEA) nella zona industriale «onte  Rosso»,  ai  sensi  dell'art.  8
della legge regionale 20 febbraio 2015, n.  3  (Rilancimpresa  FVG  -
Riforma   delle   politiche    industriali),    con    il    supporto
tecnico-scientifico di ARPA. 
  5. La domanda di concessione del contributo  di  cui  al  comma  4,
corredata  di  una  relazione  illustrativa  delle  attivita'  e  del
preventivo di spesa, e' presentata alla Direzione  centrale  ambiente
ed energia entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. L'erogazione del contributo e' disposta con  le
modalita' definite dal decreto  di  concessione.  La  rendicontazione
della spesa e' disciplinata dall'art. 42  della  legge  regionale  20
marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso). 
  6. Per le finalita' di  cui  al  comma  4  e'  destinata  la  spesa
complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro  per
l'anno 2017, di 80.000 euro per l'anno 2018  e  di  70.000  euro  per
l'anno 2019, a valere sulla Missione n.  9  (Sviluppo  sostenibile  e
tutela del territorio e dell'ambiente)  -  Programma  n.  2  (Tutela,
valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese  correnti)
dello stato di previsione della  spesa  del  bilancio  per  gli  anni
2017-2019 con riferimento  alla  corrispondente  variazione  prevista
dalla Tabella D di cui al comma 26. 
  7. Per le finalita' di  cui  al  comma  4  e'  destinata  la  spesa
complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, a valere sulla  Missione  n.  9
(Sviluppo sostenibile e tutela  del  territorio  e  dell'ambiente)  -
Programma n. 2  (Tutela,  valorizzazione  e  recupero  ambientale)  -
Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della
spesa del bilancio  per  gli  anni  2017-2019  con  riferimento  alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di  cui  al  comma
26. 
  8. Al fine di promuovere il corretto e sostenibile  utilizzo  delle
risorse geotermiche, delle acque minerali,  termali  e  di  sorgente,
nonche'  garantire  il  buon  Governo  dei  giacimenti   minerari   e
assicurare il regolare svolgimento  delle  lavorazioni  nel  rispetto
della  sicurezza  dei  lavoratori  e  dei  terzi,   l'Amministrazione
regionale  e'   autorizzata   ad   avvalersi   della   collaborazione
scientifica delle Universita' degli studi, mediante  la  stipula,  ai
sensi  dell'art.  23  della  legge  regionale  7/2000,   di   accordi
concernenti  la  trattazione  di  specifiche  tematiche   di   comune
interesse. 
  9. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' approvato lo
schema dell'accordo di cui al comma 8. 
  10. Per le finalita' previste dal comma 8  e'  destinata  la  spesa
complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di  1.000  euro  per
l'anno 2017, di 24.000 euro per l'anno  2018  e  di  5.000  euro  per
l'anno 2019, a valere sulla Missione n.  9  (Sviluppo  sostenibile  e
tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1  (Difesa  del
suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della
spesa del bilancio  per  gli  anni  2017-2019  con  riferimento  alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di  cui  al  comma
26. 
  11. In attuazione del ruolo  di  Focal  Point  nazionale  ricoperto
dalla   Regione   nell'ambito   dell'iniziativa    di    cooperazione
territoriale transfrontaliera denominata «European Green Belt (EGB)»,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un  contributo
all'associazione Rete Italiana EGB, con sede in  Mariano  del  Friuli
(GO), in qualita' di non-governmental  organization  (NGO)  ufficiale
per l'Italia per la «European  Green  Belt»  per  il  supporto  delle
attivita' di valorizzazione della «European Green Belt». 
  12. La domanda di concessione del contributo di cui  al  comma  11,
corredata  di  una  relazione  illustrativa  delle  attivita'  e  del
preventivo di spesa, e' presentata alla Direzione  centrale  ambiente
ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.  L'erogazione  del  contributo  e'  disposta  con  le
modalita' definite dal decreto  di  concessione.  La  rendicontazione
della spesa  e'  disciplinata  dall'art.  43  della  legge  regionale
7/2000. 
  13. Per le finalita' di cui al comma 11 e' destinata  la  spesa  di
10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione  n.  9  (Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2
(Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n.  1  (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni  2017-2019  con  riferimento  alla   corrispondente   variazione
prevista dalla Tabella D di cui al comma 26. 
  14. L'Amministrazione regionale,  anche  in  conformita'  a  quanto
contenuto nella sentenza del Tribunale amministrativo  regionale  del
Friuli Venezia Giulia n. 244/2014  e  nella  sentenza  del  Tribunale
amministrativo regionale del Friuli Venezia  Giulia  n.  91/2017,  e'
autorizzata a offrire all'attuale proprietario dell'area  interessata
dalla discarica denominata «Pecol dei  Lupi»  in  Comune  di  Cormons
(GO), come individuata dall'art. 3, comma 59, della  legge  regionale
11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016),  a
definitiva tacitazione di ogni ulteriore pretesa creditoria, la somma
complessiva  di  1  milione  di  euro  a  titolo  di  indennizzo  per
l'occupazione abusiva della  stessa,  nonche'  per  il  trasferimento
della citata area alla Regione, affinche' la stessa possa  provvedere
con  celerita'  all'attuazione  della  procedura  di  chiusura  e  di
gestione post-operativa della discarica di cui agli articoli 12 e  13
del decreto legislativo 13 gennaio  2003,  n.  36  (Attuazione  della
direttiva 1999/31/ CE relativa alle discariche di rifiuti). 
  15. Per le finalita' di cui al comma 14 e' destinata la spesa di  1
milione di euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi
istituzionali, generali e di gestione) -  Programma  n.  3  (Gestione
economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo  n.
1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella D di cui al comma 26. 
  16. Al comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre  2015,
n. 34 (Legge di stabilita' 2016), le parole «che ne predispongono  la
graduatoria, da approvare con deliberazione della Giunta regionale su
proposta dell'Assessore regionale competente in materia  di  energia»
sono sostituite dalle seguenti: «che le valutano con le modalita' del
procedimento a sportello di cui all'art. 36,  comma  4,  della  legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso)». 
  17. Al comma 12 dell'art. 3 della legge regionale 34/2015 le parole
«fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  al
31 dicembre 2019». 
  18. All'art. 3 della legge  regionale  14/2016  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) al comma 30 le parole «in conto interessi» sono sostituite dalle
seguenti: «in conto capitale»; 
  b) il comma 34 e' sostituito dal seguente: 
  «34. I contributi di cui al comma 30  sono  concessi  a  titolo  di
aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni  europee  relative
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, nella misura massima  del  50  per
cento delle spese ammissibili ai sensi del bando di cui al comma  31,
al netto dell'IVA.». 
  19. Dopo la lettera  c)  del  comma  11  dell'art.  3  della  legge
regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono
aggiunte le seguenti: 
  «c  bis)  esecuzione  delle  attivita'  di   messa   in   sicurezza
d'emergenza o attuazione delle misure di prevenzione; 
  c-ter) esecuzione di monitoraggi.». 
  20. Al comma 48 dell'art. 3 della legge regionale 20/2015  dopo  le
parole «chiusura della  discarica»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,
nonche' a copertura di residui oneri, anche antecedenti  al  collaudo
provvisorio,  derivanti  dai  rapporti  contrattuali  instaurati  dal
Commissario delegato in relazione alla gestione e  alla  manutenzione
del depuratore precedentemente al subentro del Comune di Tolmezzo». 
  21. All'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge
finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) dopo la lettera i-quater) del comma 33 e' aggiunta la seguente: 
  «i-quinquies) art. 32 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30
(Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti).»; 
  b) al comma 34 le parole «31 dicembre 2013» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2017». 
  22. Il comma 5 dell'art. 30 della legge regionale 29  aprile  2015,
n. 11 (Disciplina organica in  materia  di  difesa  del  suolo  e  di
utilizzazione delle acque), e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il canone demaniale e' suddiviso  in  rate  trimestrali  ed  e'
corrisposto alla scadenza di ogni trimestre. Prima della consegna dei
lavori il soggetto istante versa un acconto  pari  al  10  per  cento
dell'ammontare del canone  demaniale  annuo.  Nel  caso  in  cui,  in
ottemperanza  a  prescrizioni  finalizzate  alla  tutela  ambientale,
l'attivita' oggetto della concessione sia sospesa, la  corresponsione
del canone demaniale e' sospesa per lo stesso periodo.». 
  23. Il comma 1  dell'art.  56  della  legge  regionale  11/2015  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. La violazione delle disposizioni a tutela dei  corpi  idrici  e
delle aree fluviali di cui all'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c),
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria  da
2.000 euro a 10.000 euro, l'obbligo del ripristino  dello  stato  dei
luoghi,  nonche'  la  demolizione  del  manufatto   o   dell'edificio
realizzato. La violazione  delle  disposizioni  a  tutela  dei  corpi
idrici e delle aree fluviali di cui all'art. 18, comma 1, lettera d),
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria  da
500 euro a 4.000 euro, nonche' l'obbligo del ripristino  dello  stato
dei luoghi.». 
  24. Dopo l'art. 61 della legge regionale 11/2015  sono  inseriti  i
seguenti: 
  «Art.  61-bis  (Disposizioni  transitorie  in  materia  di   grandi
derivazioni d'acqua  a  uso  idroelettrico).  -  1.  Nel  periodo  di
prosecuzione  temporanea  dell'esercizio  degli  impianti  di  grande
derivazione d'acqua a uso idroelettrico, per i quali sono scadute  le
relative  concessioni  di  derivazione  d'acqua  e   per   il   tempo
strettamente necessario  al  completamento  delle  procedure  di  cui
all'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79  (Attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato  interno
dell'energia  elettrica),  il  concessionario  uscente  e'  tenuto  a
versare alla Regione un  canone  aggiuntivo,  rispetto  ai  canoni  e
sovracanoni  previsti   dalla   vigente   normativa.   Tale   canone,
determinato nella misura di 40 euro per Kw, costituisce corrispettivo
del  beneficio  derivante   dalla   prosecuzione   temporanea   della
derivazione d'acqua pubblica, nonche' dell'esercizio  delle  opere  e
dei beni afferenti alla concessione di derivazione oltre  il  termine
di scadenza della medesima. 
  Art.  61-ter  (Cooperative  idroelettriche  storiche).  -   1.   Le
concessioni per derivazioni di acque pubbliche a scopo  idroelettrico
con potenza nominale media di concessione inferiore a 3.000  KW,  che
prima del 26 luglio 2010 erano gia' state  rilasciate  a  cooperative
storiche, come definite dall'art. 2,  comma  2,  e  dall'art.  9  del
decreto legislativo 79/1999, e dal testo integrato sulle  cooperative
elettriche  di  cui  alla  delibera  dell'Autorita'   per   l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico del 26 luglio 2010,  n.  ARG/elt
113/10, possono essere rinnovate  direttamente  dal  dirigente  della
struttura regionale competente in materia. Presupposto a tal fine  e'
che la cooperativa storica sia in possesso  dei  requisiti  previsti,
che sia aperta a tutti i ricadenti nella zona di distribuzione e  che
si dichiari interessata al rinnovo della concessione. 
  2. Anche nel caso di cui al comma 1 le quantita' d'acqua derivabili
sono definite dalla direzione centrale competente  in  materia  sulla
base delle indicazioni dei piani  di  settore  e  delle  informazioni
disponibili.». 
  25. Per l'anno 2017 il termine  per  l'approvazione  da  parte  dei
Consigli comunali del piano comunale di illuminazione, fissato con il
provvedimento di concessione del contributo  ai  sensi  dell'art.  7,
comma 2, del regolamento emanato con  decreto  del  Presidente  della
Regione 23  settembre  2015,  n.  0197/  Pres.  (Regolamento  per  la
concessione ai comuni di contributi per la predisposizione dei  piani
comunali di illuminazione, in attuazione dell'art. 9, commi  1  e  3,
della legge regionale 18 giugno 2007, n.  15),  e'  prorogato  al  31
dicembre 2017. 
  26. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni  e  ai
Programmi di cui all'allegata Tabella D.