Art. 13 Implementazione dei canali di comunicazione multimediale 1. Al fine di garantire, in coerenza con i principi indicati dal Piano di azione dell'Unione europea per l'e-Government 2016-2020, una efficace azione di comunicazione delle iniziative volte allo sviluppo del turismo e dell'occupazione nel settore turistico, attraverso il portale internet della Regione siciliana e l'utilizzo dei diversi canali di comunicazione multimediale, presso l'Ufficio per l'attivita' di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attivita' informativa della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, e' costituita apposita struttura intermedia con le funzioni di assicurare una specifica e adeguata attivita' redazionale e di comunicazione. 2. Per lo svolgimento dei servizi redazionali e di comunicazione multimediale di cui al comma 1, da affidarsi anche mediante contratti di servizio ad organismo di diritto pubblico o persona giuridica controllata dalla Regione ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 300 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001). 3. Entro il 30 ottobre di ciascun anno la struttura intermedia di cui ai precedenti commi redige una relazione, illustrata alla I Commissione Legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e pubblicata sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, nella quale descrive analiticamente i costi sostenuti, i risultati raggiunti in rapporto ai risultati attesi, le strategie di comunicazione adottate e le criticita' riscontrate.