Art. 13 
 
      Implementazione dei canali di comunicazione multimediale 
 
  1. Al fine di garantire, in coerenza con i  principi  indicati  dal
Piano di azione dell'Unione europea per l'e-Government 2016-2020, una
efficace azione di comunicazione delle iniziative volte allo sviluppo
del turismo e dell'occupazione nel settore turistico,  attraverso  il
portale internet della Regione siciliana  e  l'utilizzo  dei  diversi
canali  di   comunicazione   multimediale,   presso   l'Ufficio   per
l'attivita' di coordinamento  dei  sistemi  informativi  regionali  e
l'attivita'   informativa   della   Regione   e    delle    pubbliche
amministrazioni   regionali,   e'   costituita   apposita   struttura
intermedia con le funzioni di assicurare  una  specifica  e  adeguata
attivita' redazionale e di comunicazione. 
  2. Per lo svolgimento dei servizi redazionali  e  di  comunicazione
multimediale di cui al comma 1, da affidarsi anche mediante contratti
di servizio ad organismo di  diritto  pubblico  o  persona  giuridica
controllata  dalla  Regione  ai  sensi  dell'art.   5   del   decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  successive  modifiche   ed
integrazioni, e' autorizzata, per l'esercizio  finanziario  2017,  la
spesa di 300 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti  da
provvedimenti  legislativi  in  corso  (Missione  20,  Programma   3,
capitolo 215704, accantonamento 1001). 
  3. Entro il 30 ottobre di ciascun anno la struttura  intermedia  di
cui ai precedenti commi  redige  una  relazione,  illustrata  alla  I
Commissione  Legislativa   dell'Assemblea   regionale   siciliana   e
pubblicata sul sito istituzionale  dell'Assessorato  regionale  delle
autonomie locali e della  funzione  pubblica,  nella  quale  descrive
analiticamente i costi sostenuti, i risultati raggiunti  in  rapporto
ai risultati attesi, le strategie  di  comunicazione  adottate  e  le
criticita' riscontrate.