Art. 26 Fondo di sostegno alle imprese 1. E' istituito un fondo a sostegno delle imprese danneggiate dalla presenza di cantieri per la realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche, destinato al finanziamento di forme di sostegno o di defiscalizzazione in favore delle suddette imprese. 2. Per le finalita' del presente articolo, per il triennio 2017-2019, e' autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro cui si provvede con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020. 3. La gestione del Fondo di cui al comma l e' affidata all'Assessorato regionale dell'economia il quale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con decreto i parametri ed i criteri di accesso al Fondo.