Art. 26 
 
                   Fondo di sostegno alle imprese 
 
  1. E' istituito un fondo a sostegno delle imprese danneggiate dalla
presenza di cantieri per la realizzazione di opere ed  infrastrutture
pubbliche, destinato al finanziamento  di  forme  di  sostegno  o  di
defiscalizzazione in favore delle suddette imprese. 
  2.  Per  le  finalita'  del  presente  articolo,  per  il  triennio
2017-2019, e' autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro  cui  si
provvede con le risorse  del  Fondo  di  sviluppo  e  coesione  (FSC)
2014-2020. 
  3.  La  gestione  del  Fondo  di  cui  al  comma  l   e'   affidata
all'Assessorato  regionale  dell'economia  il  quale,  entro  novanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
definisce con decreto i parametri ed i criteri di accesso al Fondo.