Art. 56 Attivita' motorie 1. Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 7 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 sono sostituiti dai seguenti: «Art. 1 (Finalita'). - 1. Al fine di valorizzare la pratica dell'attivita' fisica e di garantire il corretto svolgimento delle attivita' fisicomotorie nonche' di salvaguardare la tutela della salute, la Regione riconosce e valorizza le competenze degli operatori del settore motorio e sportivo, con particolare riguardo ai soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 o del diploma universitario dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88. Nella strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce d'eta' e nei confronti delle diverse abilita' sia ai fini di socializzazione e di prevenzione, la Regione riconosce l'esercizio dell'attivita' professionale esclusivamente svolta da soggetti in possesso di laurea in Scienze motorie o del diploma. ISEF. 2. La Regione, nell'ambito della diffusione della pratica e dell'esercizio delle attivita' fisico-motorie, promuove la tutela dei praticanti allo scopo di migliorarne la qualita' della vita e il benessere. Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge si intendono per: a) attivita' motoria: l'attivita' fisico-motoria per la salute che riguarda il movimento umano sistematico e consapevole della complessita' del gesto motorio che ne permette la realizzazione; b) attivita' sportiva: l'attivita' agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e al Comitato Italiano Paralimpico (CIP); c) palestre: spazi conformati in modo da consentire la pratica di una o piu' attivita' motorie e sportive a scopo agonistico o dilettantistico, con o senza finalita' d'impresa, nonche' aventi anche finalita' ludico-ricreative e di benessere fisico o attivita' terapeutica o riabilitativa; d) impianti sportivi: l'insieme di uno o piu' spazi aperti al pubblico per l'esercizio di attivita' ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attivita' motorie. Art. 3 (Direttore Tecnico). - 1. Per l'esercizio delle attivita' motorie e sportive nelle palestre o negli impianti sportivi, i soggetti organizzatori si avvalgono, per la gestione e il coordinamento delle attivita' tecniche, della direzione di soggetti in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attivita' sportive (LM68) o in Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattate (LM67) o in Management dello sport (LM47) purche' in possesso della laurea triennale in Scienze motorie. 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo: a) le attivita' di educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero; b) le attivita' sportive svolte in ambito professionistico disciplinate dal CONI e dal CIP. Art. 4 (Tutela dei praticanti). - 1. Nelle palestre e negli impianti sportivi, aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica sono svolti con il coordinamento del direttore tecnico di cui all'art. 3 e sotto la guida di istruttori specifici per disciplina. 2. Sono considerati istruttori specifici per disciplina quelli in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla Scuola regionale dello sport del CONI, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali del CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell'ambito di tali federazioni e/o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli istruttori devono essere in possesso dell'attestazione della partecipazione al corso "Basic life support defibrillation" (BLSD) in corso di validita' da rinnovarsi ogni due anni. Art. 7 (Apertura ed esercizio di impianti sportivi e palestre). - 1. I titolari o i gestori di impianti sportivi e palestre presentano al comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attivita', apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente le principali certificazioni e attestazioni previste dalla normativa vigente, tra cui: a) la ragione sociale, la titolarita', la sede e il periodo di apertura, nonche' le tipologie delle attivita' che si possono svolgere, il numero e la tipologia di attrezzature utilizzate, il rapporto spazio/utente, indicando i limiti massimi di capienza della palestra o dell'impianto; b) la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, d'igiene e di pubblica sicurezza; c) l'indicazione degli estremi della polizza assicurativa stipulata a tutela degli utenti in caso di infortuni subiti durante lo svolgimento delle attivita' motorie o sportive; d) l'indicazione delle generalita' e dei titoli del direttore tecnico di cui all'art. 3 della presente legge; e) l'indicazione degli estremi della convenzione medico sanitaria stipulata dal titolare o dal gestore con un medico specializzato in medicina dello sport o in cardiologia, ai fini della certificazione medica. 2. La variazione dei dati di cui al comma l e' comunicata dal titolare o dal gestore dell'impianto al comune competente. Art. 7-bis (Ambito di applicazione). - 1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione degli articoli 4 e 7: a) gli impianti ove e' svolta attivita' sportiva disciplinata dalle Federazioni Sportive Nazionali, organi del CONI, non gestiti da soggetti che svolgono attivita' di impresa; b) gli impianti ove e' svolta attivita' sportiva da parte di societa' o associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o agli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, tenute a esercitare la loro attivita' nel rispetto degli statuti o delle norme degli enti a cui sono affiliate.». 2. All'art. 9 della legge regionale n. 29/2014, le parole «da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «da emanarsi entro il 31 dicembre 2017». 3. All'art. 11 della legge regionale n. 29/2014, le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «entro il 31 dicembre 2018».