Art. 56 
 
                          Attivita' motorie 
 
  1. Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 7 della legge  regionale  29  dicembre
2014, n. 29 sono sostituiti dai seguenti: 
  «Art. 1 (Finalita').  -  1.  Al  fine  di  valorizzare  la  pratica
dell'attivita' fisica e di garantire il  corretto  svolgimento  delle
attivita' fisicomotorie nonche'  di  salvaguardare  la  tutela  della
salute,  la  Regione  riconosce  e  valorizza  le  competenze   degli
operatori del settore motorio e sportivo, con particolare riguardo ai
soggetti in possesso della  laurea  in  Scienze  motorie  di  cui  al
decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 o del diploma universitario
dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge
7 febbraio 1958, n. 88. Nella strutture  sanitarie  e  sociosanitarie
pubbliche e private sia  ai  fini  del  mantenimento  della  migliore
efficienza fisica nelle differenti fasce d'eta' e nei confronti delle
diverse abilita' sia ai fini di socializzazione e di prevenzione,  la
Regione   riconosce    l'esercizio    dell'attivita'    professionale
esclusivamente svolta da soggetti in possesso di  laurea  in  Scienze
motorie o del diploma. ISEF. 
  2.  La  Regione,  nell'ambito  della  diffusione  della  pratica  e
dell'esercizio delle attivita' fisico-motorie, promuove la tutela dei
praticanti allo scopo di migliorarne la  qualita'  della  vita  e  il
benessere. 
  Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  della  presente  legge  si
intendono per: 
    a) attivita' motoria: l'attivita' fisico-motoria  per  la  salute
che riguarda il  movimento  umano  sistematico  e  consapevole  della
complessita' del gesto motorio che ne permette la realizzazione; 
    b) attivita' sportiva: l'attivita' agonistica  e  non  agonistica
praticata in forme organizzate dalle federazioni sportive  nazionali,
dalle  discipline  sportive  associate,  dagli  enti  di   promozione
sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti e affiliati  al  Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e al Comitato Italiano Paralimpico
(CIP); 
    c) palestre: spazi conformati in modo da consentire la pratica di
una o  piu'  attivita'  motorie  e  sportive  a  scopo  agonistico  o
dilettantistico, con o  senza  finalita'  d'impresa,  nonche'  aventi
anche finalita' ludico-ricreative e di benessere fisico  o  attivita'
terapeutica o riabilitativa; 
    d) impianti sportivi: l'insieme di uno o  piu'  spazi  aperti  al
pubblico per l'esercizio di attivita' ginniche, di  muscolazione,  di
formazione fisica e di attivita' motorie. 
  Art. 3 (Direttore Tecnico). - 1. Per  l'esercizio  delle  attivita'
motorie e sportive  nelle  palestre  o  negli  impianti  sportivi,  i
soggetti  organizzatori  si  avvalgono,  per   la   gestione   e   il
coordinamento delle attivita' tecniche, della direzione  di  soggetti
in possesso del diploma ISEF o  di  laurea  quadriennale  in  Scienze
motorie o di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle  attivita'
sportive (LM68) o in  Scienze  e  tecniche  delle  attivita'  motorie
preventive e adattate (LM67)  o  in  Management  dello  sport  (LM47)
purche' in possesso della laurea triennale in Scienze motorie. 
  2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo: 
    a) le attivita'  di  educazione  fisica  previste  dai  programmi
scolastici del competente Ministero; 
    b)  le  attivita'  sportive  svolte  in  ambito  professionistico
disciplinate dal CONI e dal CIP. 
  Art. 4 (Tutela  dei  praticanti).  -  1.  Nelle  palestre  e  negli
impianti  sportivi,  aperti   al   pubblico   dietro   pagamento   di
corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote  sociali
di adesione, i corsi  finalizzati  al  miglioramento  dell'efficienza
fisica sono svolti con il coordinamento del direttore tecnico di  cui
all'art. 3 e sotto la guida di istruttori specifici per disciplina. 
  2. Sono considerati istruttori specifici per disciplina  quelli  in
possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla  Scuola  regionale
dello sport del CONI, dagli enti di promozione sportiva  riconosciuti
dal  CONI  o  dalle  Federazioni   sportive   nazionali   del   CONI,
limitatamente  alle  discipline   ricadenti   nell'ambito   di   tali
federazioni e/o degli Enti di promozione  sportiva  riconosciuti  dal
CONI. Gli istruttori  devono  essere  in  possesso  dell'attestazione
della partecipazione al corso  "Basic  life  support  defibrillation"
(BLSD) in corso di validita' da rinnovarsi ogni due anni. 
  Art. 7 (Apertura ed esercizio di impianti sportivi e  palestre).  -
1. I titolari o i gestori di impianti sportivi e palestre  presentano
al comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attivita',  apposita
dichiarazione ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
contenente le principali certificazioni e attestazioni previste dalla
normativa vigente, tra cui: 
    a) la ragione sociale, la titolarita', la sede e  il  periodo  di
apertura,  nonche'  le  tipologie  delle  attivita'  che  si  possono
svolgere, il numero e la tipologia  di  attrezzature  utilizzate,  il
rapporto spazio/utente, indicando i limiti massimi di capienza  della
palestra o dell'impianto; 
    b) la  dichiarazione  relativa  alla  sussistenza  dei  requisiti
previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia,  d'igiene  e
di pubblica sicurezza; 
    c)  l'indicazione  degli  estremi  della   polizza   assicurativa
stipulata a tutela degli utenti in caso di infortuni  subiti  durante
lo svolgimento delle attivita' motorie o sportive; 
    d) l'indicazione delle generalita' e  dei  titoli  del  direttore
tecnico di cui all'art. 3 della presente legge; 
    e) l'indicazione degli estremi della convenzione medico sanitaria
stipulata dal titolare o dal gestore con un medico  specializzato  in
medicina dello sport o in cardiologia, ai fini  della  certificazione
medica. 
  2. La variazione dei dati di cui  al  comma  l  e'  comunicata  dal
titolare o dal gestore dell'impianto al comune competente. 
  Art. 7-bis (Ambito di applicazione). - 1. Sono esclusi  dall'ambito
di applicazione degli articoli 4 e 7: 
    a) gli impianti ove e'  svolta  attivita'  sportiva  disciplinata
dalle Federazioni Sportive Nazionali, organi del CONI, non gestiti da
soggetti che svolgono attivita' di impresa; 
    b) gli impianti ove e' svolta  attivita'  sportiva  da  parte  di
societa' o associazioni  sportive  dilettantistiche,  affiliate  alle
Federazioni Sportive Nazionali o agli enti  di  promozione  sportiva,
riconosciuti dal CONI, tenute a  esercitare  la  loro  attivita'  nel
rispetto  degli  statuti  o  delle  norme  degli  enti  a  cui   sono
affiliate.». 
  2. All'art. 9 della legge  regionale  n.  29/2014,  le  parole  «da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge» sono sostituite dalle parole «da emanarsi entro il 31
dicembre 2017». 
  3. All'art. 11 della legge regionale n. 29/2014, le  parole  «entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge»
sono sostituite dalle parole «entro il 31 dicembre 2018».