Art. 59 
 
          Interpretazione autentica dell'art. 18, comma 1, 
              della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 
 
  1. L'art. 18, comma 1, secondo periodo, della  legge  regionale  17
marzo 2016, n. 3 si interpreta nel senso che a  tutti  gli  organismi
esclusi dall'applicazione dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010,  n.  122,  trova  applicazione  la  disciplina  prevista
dall'art. 17 della legge regionale 12 maggio  2010,  n.  11  e  dalle
relative disposizioni attuative.