Art. 59 Interpretazione autentica dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 1. L'art. 18, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 si interpreta nel senso che a tutti gli organismi esclusi dall'applicazione dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e dalle relative disposizioni attuative.