Art. 10 
 
Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2009, n.  13  (Norme
  per la promozione dei prodotti agricoli e  agroalimentari  a  basso
  impatto ambientale e  per  l'educazione  alimentare  e  il  consumo
  consapevole). 
 
  1. Dopo  la  lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  3  della  legge
provinciale n. 13 del 2009 e' inserita la seguente: 
    «a-bis) promuovere iniziative di riduzione  degli  sprechi  e  di
distribuzione  delle  eccedenze  alimentari,  anche  nell'ambito  del
programma previsto dall'art. 4;», 
  2. Il comma 5 dell'art. 5 della legge provinciale n. 13 dei 2009 e'
sostituito dal seguente: 
    «5. programma  puo'  prevedere  anche  criteri  e  modalita'  per
assicurare, nell'ambito delle procedure di  appalto  di  forniture  o
servizi di ristorazione collettiva pubblica, punteggi aggiuntivi alle
offerte che prevedono: 
      a) l'impiego  nella  preparazione  dei  pasti  di  quantitativi
superiori alle misure minime stabilite dal  programma  ai  sensi  del
comma 2; 
      b) l'impiego di processi e  modalita'  idonei  a  garantire  la
riduzione dei volumi di spreco alimentare; 
      c) l'impiego di processi e  modalita'  idonei  a  garantire  il
recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle
persone indigenti e delle associazioni che gestiscono  mense  per  le
stesse persone.».