Art. 10 Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole). 1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 13 del 2009 e' inserita la seguente: «a-bis) promuovere iniziative di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze alimentari, anche nell'ambito del programma previsto dall'art. 4;», 2. Il comma 5 dell'art. 5 della legge provinciale n. 13 dei 2009 e' sostituito dal seguente: «5. programma puo' prevedere anche criteri e modalita' per assicurare, nell'ambito delle procedure di appalto di forniture o servizi di ristorazione collettiva pubblica, punteggi aggiuntivi alle offerte che prevedono: a) l'impiego nella preparazione dei pasti di quantitativi superiori alle misure minime stabilite dal programma ai sensi del comma 2; b) l'impiego di processi e modalita' idonei a garantire la riduzione dei volumi di spreco alimentare; c) l'impiego di processi e modalita' idonei a garantire il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone indigenti e delle associazioni che gestiscono mense per le stesse persone.».