Art. 2 
 
                         Soggetti attuatori 
 
  1. La Provincia e gli enti locali perseguono le finalita'  previste
dall'art. 1, comma 1, attraverso: 
    a) le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei  mesi
all'albo previsto dall'art. 3 della  legge  provinciale  13  febbraio
1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992); 
    b) i soggetti pubblici e privati che svolgono attivita'  connesse
a una delle  fasi  di  produzione,  confezionamento,  trasformazione,
distribuzione  e  somministrazione  degli  alimenti,   dei   prodotti
farmaceutici o di altri beni, con particolare  riguardo  ai  soggetti
impegnati nell'economia solidale ai sensi della legge provinciale  17
giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo  dell'economia  solidale  e
della responsabilita' sociale delle imprese).