Art. 2 Soggetti attuatori 1. La Provincia e gli enti locali perseguono le finalita' previste dall'art. 1, comma 1, attraverso: a) le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi all'albo previsto dall'art. 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992); b) i soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' connesse a una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti, dei prodotti farmaceutici o di altri beni, con particolare riguardo ai soggetti impegnati nell'economia solidale ai sensi della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilita' sociale delle imprese).