Art. 9 
 
Modificazione dell'art. 8 della legge provinciale 14 aprile 1998,  n.
  5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'art. 8 della legge  provinciale  n.  5  del
1998 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. I soggetti previsti da questo articolo, nell'ambito delle
rispettive  competenze,  promuovono  e  possono  adottare   politiche
tariffarie volte a premiare comportamenti delle imprese  orientati  a
donare eccedenze alle organizzazioni di volontariato  che  aderiscono
ai protocolli di  collaborazione  previsti  dalla  legge  provinciale
concernente «Riduzione degli sprechi. recupero e distribuzione  delle
eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti  farmaceutici  e
modifiche di leggi provinciali connesse».».