Art. 9 Modificazione dell'art. 8 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). 1. Dopo il comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale n. 5 del 1998 e' inserito il seguente: «5-bis. I soggetti previsti da questo articolo, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e possono adottare politiche tariffarie volte a premiare comportamenti delle imprese orientati a donare eccedenze alle organizzazioni di volontariato che aderiscono ai protocolli di collaborazione previsti dalla legge provinciale concernente «Riduzione degli sprechi. recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse».».