Art. 10 Integrazione alla legge regionale 3 giugno 2002, n. 21 «Norme sull'esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico» e modifica dell'art. 7 della legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1 «Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio». 1. Alla legge regionale 3 giugno 2002, n. 21 «Norme sull'esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico» dopo l'art. 5 e' aggiunto il seguente: «Art. 5-bis - 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad approvare gli atti necessari per la messa in liquidazione della societa' «Acqua S.p.A. - Societa' per azioni per l'approvvigionamento idrico» di cui all'art. 2 della legge regionale 3 giugno 2002, n. 21 recante «Norme sull'esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico». 2. Le relative funzioni e attivita' sono acquisite dai Consorzi di Bonifica e/o da Acquedotto Lucano S.p.A., previa l'eventuale modifica o integrazione dei relativi Statuti, sulla base dell'atto di ricognizione delle attivita' di cui al successivo comma e con decorrenza dalla data di consegna delle stesse. 3. Entro 60 giorni dalla deliberazione dell'Assemblea dei soci di Acqua S.p.A. di messa in stato di liquidazione della societa', la Giunta regionale procede, sulla base dell'atto di ricognizione del Commissario Liquidatore di Acqua S.p.A. delle attivita' concluse, in corso o residuali nonche' degli impianti, opere e infrastrutture di titolarita' regionale, alla consegna al Commissario Unico Liquidatore dei Consorzi di Bonifica di cui all'art. 31 della legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1 «Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio» e/o all'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. 4. Il Commissario Liquidatore dei Consorzi di Bonifica e/o l'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A., al fine di proseguire in continuita' le attivita' in essere nonche' di dotarsi delle risorse umane necessarie, possono avvalersi - in ossequio alla rispettiva normativa - del personale in servizio nonche' dei vincitori presenti nelle graduatorie e elenchi vigenti rivenienti da procedure concorsuali, svolte con criteri e modalita' di pubblica evidenza dalla societa' Acqua S.p.A. 5. Nel caso di cui al precedente comma, la Regione Basilicata riconosce complessivamente e previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, un contributo non superiore ad euro 100.000,00 per l'esercizio 2017 e ad euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019 a valere sulla Missione 09 Programma 4 del bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 che presenta la necessaria copertura.». 2. L'art. 7 della legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1 «Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio» e' cosi' modificato: «Art. 7 (Forestazione) - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 come modificato dall'art. 15 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, con delibera di Giunta regionale, l'esercizio delle funzioni di cui alla medesima legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 e' attuato, a far data dal 1° gennaio 2018, mediante il Consorzio di bonifica che agisce di concerto con gli enti statali e regionali di gestione dei Parchi naturali ove eventualmente dovessero risultare interessati i relativi territori. 2. La delibera di Giunta regionale definisce le funzioni, l'ambito territoriale e l'eventuale durata.».