Art. 10 
 
Integrazione alla  legge  regionale  3  giugno  2002,  n.  21  «Norme
  sull'esercizio   delle   funzioni   regionali   in    materia    di
  approvvigionamento idrico»  e  modifica  dell'art.  7  della  legge
  regionale 11 gennaio 2017, n. 1 «Nuova  disciplina  in  materia  di
  bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio». 
 
  1. Alla legge regionale 3 giugno 2002, n. 21 «Norme  sull'esercizio
delle funzioni regionali in  materia  di  approvvigionamento  idrico»
dopo l'art. 5 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 5-bis - 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad  approvare
gli atti necessari per la messa in liquidazione della societa' «Acqua
S.p.A. - Societa' per azioni per l'approvvigionamento idrico» di  cui
all'art. 2 della legge regionale 3 giugno 2002, n. 21 recante  «Norme
sull'esercizio   delle   funzioni    regionali    in    materia    di
approvvigionamento idrico». 
    2. Le relative funzioni e attivita' sono acquisite  dai  Consorzi
di Bonifica e/o  da  Acquedotto  Lucano  S.p.A.,  previa  l'eventuale
modifica o integrazione dei relativi Statuti, sulla base dell'atto di
ricognizione delle  attivita'  di  cui  al  successivo  comma  e  con
decorrenza dalla data di consegna delle stesse. 
    3. Entro 60 giorni dalla deliberazione dell'Assemblea dei soci di
Acqua S.p.A. di messa in stato di  liquidazione  della  societa',  la
Giunta regionale procede, sulla base dell'atto  di  ricognizione  del
Commissario Liquidatore di Acqua S.p.A. delle attivita' concluse,  in
corso o residuali nonche' degli impianti, opere e  infrastrutture  di
titolarita' regionale, alla consegna al Commissario Unico Liquidatore
dei Consorzi di Bonifica di cui all'art. 31 della legge regionale  11
gennaio  2017,  n.  1  «Nuova  disciplina  in  materia  di   bonifica
integrale,    irrigazione    e    tutela    del    territorio»    e/o
all'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. 
    4. Il  Commissario  Liquidatore  dei  Consorzi  di  Bonifica  e/o
l'Amministratore Unico  di  Acquedotto  Lucano  S.p.A.,  al  fine  di
proseguire in continuita' le attivita' in essere nonche'  di  dotarsi
delle risorse umane necessarie, possono avvalersi - in ossequio  alla
rispettiva  normativa  -  del  personale  in  servizio  nonche'   dei
vincitori presenti nelle graduatorie e elenchi vigenti rivenienti  da
procedure concorsuali, svolte con criteri  e  modalita'  di  pubblica
evidenza dalla societa' Acqua S.p.A. 
    5. Nel caso di cui al precedente  comma,  la  Regione  Basilicata
riconosce  complessivamente  e  previa  rendicontazione  delle  spese
effettivamente  sostenute,  un  contributo  non  superiore  ad   euro
100.000,00 per l'esercizio 2017 e ad  euro  300.000,00  per  ciascuno
degli esercizi 2018 e 2019 a valere sulla Missione 09 Programma 4 del
bilancio  di  previsione  pluriennale  2017/2019  che   presenta   la
necessaria copertura.». 
  2. L'art. 7 della legge regionale 11  gennaio  2017,  n.  1  «Nuova
disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del
territorio» e' cosi' modificato: 
    «Art. 7 (Forestazione) - 1. In deroga a quanto previsto dall'art.
4, comma 1 della  legge  regionale  10  novembre  1998,  n.  42  come
modificato dall'art. 15 della legge regionale 30  dicembre  2011,  n.
26, con delibera di Giunta regionale, l'esercizio delle  funzioni  di
cui alla medesima legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 e' attuato,
a far data dal 1° gennaio 2018, mediante il Consorzio di bonifica che
agisce di concerto con gli enti statali e regionali di  gestione  dei
Parchi naturali ove eventualmente dovessero risultare  interessati  i
relativi territori. 
    2.  La  delibera  di  Giunta  regionale  definisce  le  funzioni,
l'ambito territoriale e l'eventuale durata.».