Art. 11 
 
       Sostegno al processo di riforma della governance locale 
 
  1. Al fine di accelerare il processo di  riforma  della  governance
locale e di sostenere la fase di avvio delle  forme  di  aggregazione
dei Comuni, la Giunta regionale puo' assegnare, in via temporanea  ed
a tempo parziale, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, propri
dipendenti alle Unioni di Comuni. Ai predetti  dipendenti  non  sara'
riconosciuto alcun compenso  aggiuntivo  ad  eccezione  dei  rimborsi
previsti dal Regolamento regionale sulle  missioni,  nei  limiti  dei
fondi a cio' specificamente destinati. 
  2. Dalla presente  disposizione  non  derivano  oneri  ulteriori  a
carico del bilancio regionale.