Art. 11 Sostegno al processo di riforma della governance locale 1. Al fine di accelerare il processo di riforma della governance locale e di sostenere la fase di avvio delle forme di aggregazione dei Comuni, la Giunta regionale puo' assegnare, in via temporanea ed a tempo parziale, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, propri dipendenti alle Unioni di Comuni. Ai predetti dipendenti non sara' riconosciuto alcun compenso aggiuntivo ad eccezione dei rimborsi previsti dal Regolamento regionale sulle missioni, nei limiti dei fondi a cio' specificamente destinati. 2. Dalla presente disposizione non derivano oneri ulteriori a carico del bilancio regionale.