Art. 13 Prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato accreditato 1. Per l'anno 2017 le economie rilevate nelle singole branche specialistiche ambulatoriali rispetto al tetto regionale complessivo assegnato per le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dal privato accreditato, determinato nel rispetto dell'art. 15, comma 14 del decreto-legge n. 95/2012 convertito nella legge n. 133/2012, possono essere utilizzate dalle Aziende sanitarie locali per il pagamento di prestazioni di altre branche specialistiche erogate in eccesso rispetto ai tetti di branca assegnati.