Art. 13 
 
  Prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato accreditato 
 
  1. Per l'anno 2017  le  economie  rilevate  nelle  singole  branche
specialistiche ambulatoriali rispetto al tetto regionale  complessivo
assegnato per le prestazioni di specialistica  ambulatoriale  erogate
dal privato accreditato, determinato nel rispetto dell'art. 15, comma
14 del decreto-legge n. 95/2012 convertito nella legge  n.  133/2012,
possono essere utilizzate  dalle  Aziende  sanitarie  locali  per  il
pagamento di prestazioni di altre branche specialistiche  erogate  in
eccesso rispetto ai tetti di branca assegnati.