Art. 16 
 
                  Tariffe per prestazioni sanitaria 
 
  1. Nelle more della previsione di cui all'art.  16  comma  1  della
legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 si  applica,  a  partire  dalla
data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31  dicembre
2017,  la  remunerazione  per   le   prestazioni   di   specialistica
ambulatoriale della branca di laboratorio  di  analisi  definita  con
delibera di Giunta regionale n. 989 del 6 agosto 2013.