Art. 16 Tariffe per prestazioni sanitaria 1. Nelle more della previsione di cui all'art. 16 comma 1 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 si applica, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2017, la remunerazione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale della branca di laboratorio di analisi definita con delibera di Giunta regionale n. 989 del 6 agosto 2013.