Art. 17 Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse Comunita' Montane 1. Al fine di accelerare la conclusione del processo di estinzione delle soppresse Comunita' montane, di cui all'art. 23, comma 7 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33 e s.m.i., la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina uno o piu' Commissari, fino ad un massimo di tre, scegliendoli tra persone di comprovata professionalita' ed esperienza in materia di enti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in tema di inconferibilita' ed incompatibilita' degli incarichi di cui al decreto legislativo n. 39/2013. 2. Il Compenso annuo omnicomprensivo e' definito dalla Giunta regionale ed e' parametrato alla retribuzione prevista per un dirigente regionale titolare di Ufficio di grado C, da corrispondersi secondo le modalita' definite dalla Giunta regionale stessa nel provvedimento di nomina. La spesa complessiva per i Commissari non puo' essere superiore alla predetta retribuzione. 3. Al Commissario ovvero ai Commissari, di cui al precedente comma 1, e' riconosciuto il rimborso delle spese di missione secondo quanto previsto per i dirigenti regionali. 4. Gli attuali Commissari liquidatori, nominati ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18, cessano le loro funzioni a far data dall'accettazione della nomina del Commissario ovvero dei Commissari di cui al precedente comma 1, fermo restando l'obbligo di consegnare al nuovo Commissario una dettagliata relazione di fine attivita' che costituisce atto ricognitivo della situazione in essere. 5. Il Commissario liquidatore ovvero i commissari, di cui al precedente comma 1, avvalendosi, ove necessario, del personale inserito nel ruolo speciale ad esaurimento dei dipendenti delle soppresse Comunita' montane, esercitano i poteri necessari finalizzati alla sollecita liquidazione delle soppresse Comunita' ed assicurano il regolare svolgimento delle attivita' correnti residuali nelle more della conclusione del processo di liquidazione; il Commissario ovvero i Commissari di cui al precedente comma 1, trasmettono con cadenza semestrale all'Ufficio Autonomie Locali del Dipartimento Presidenza, nonche' alle competenti Commissioni consiliari permanenti, apposita relazione sull' attivita' svolta. 6. Il Commissario liquidatore ovvero i commissari, di cui al precedente comma 1, svolgono, altresi', ove ne ricorrano le condizioni, le funzioni di Commissario ad acta ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 e s.m.i. 7. Il processo di liquidazione di cui al presente articolo deve essere completato entro il 31 dicembre 2018; 8. Gli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati per l'anno 2017 in un massimo di complessivi euro 60.000,00 e per l'anno 2018 in un massimo di complessivi euro 120.000,00 gravano sulla Missione 18, Programma 01 del bilancio pluriennale 2017/2019 della Regione Basilicata che presenta idonea disponibilita'.