Art. 17 
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  liquidazione  delle  soppresse
                          Comunita' Montane 
 
  1. Al fine di accelerare la conclusione del processo di  estinzione
delle soppresse Comunita' montane, di cui all'art. 23, comma 7  della
legge  regionale  30  dicembre  2010,  n.  33  e  s.m.i.,  la  Giunta
regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della  presente
legge, nomina uno o piu' Commissari,  fino  ad  un  massimo  di  tre,
scegliendoli tra persone di comprovata professionalita' ed esperienza
in materia di enti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in  tema
di inconferibilita' ed incompatibilita' degli  incarichi  di  cui  al
decreto legislativo n. 39/2013. 
  2. Il Compenso  annuo  omnicomprensivo  e'  definito  dalla  Giunta
regionale  ed  e'  parametrato  alla  retribuzione  prevista  per  un
dirigente regionale titolare di Ufficio di grado C, da corrispondersi
secondo le modalita'  definite  dalla  Giunta  regionale  stessa  nel
provvedimento di nomina. La spesa complessiva per  i  Commissari  non
puo' essere superiore alla predetta retribuzione. 
  3. Al Commissario ovvero ai Commissari, di cui al precedente  comma
1, e' riconosciuto il rimborso delle spese di missione secondo quanto
previsto per i dirigenti regionali. 
  4. Gli attuali Commissari liquidatori, nominati ai sensi  dell'art.
20 della legge regionale 8  agosto  2013,  n.  18,  cessano  le  loro
funzioni a far data dall'accettazione della  nomina  del  Commissario
ovvero dei Commissari di cui al precedente comma  1,  fermo  restando
l'obbligo  di  consegnare  al  nuovo  Commissario   una   dettagliata
relazione di fine attivita' che costituisce  atto  ricognitivo  della
situazione in essere. 
  5. Il Commissario  liquidatore  ovvero  i  commissari,  di  cui  al
precedente  comma  1,  avvalendosi,  ove  necessario,  del  personale
inserito nel ruolo  speciale  ad  esaurimento  dei  dipendenti  delle
soppresse  Comunita'   montane,   esercitano   i   poteri   necessari
finalizzati alla sollecita liquidazione delle soppresse Comunita'  ed
assicurano il regolare svolgimento delle attivita' correnti residuali
nelle  more  della  conclusione  del  processo  di  liquidazione;  il
Commissario ovvero  i  Commissari  di  cui  al  precedente  comma  1,
trasmettono con cadenza semestrale all'Ufficio Autonomie  Locali  del
Dipartimento  Presidenza,   nonche'   alle   competenti   Commissioni
consiliari permanenti, apposita relazione sull' attivita' svolta. 
  6. Il Commissario  liquidatore  ovvero  i  commissari,  di  cui  al
precedente  comma  1,  svolgono,  altresi',  ove  ne   ricorrano   le
condizioni, le funzioni di Commissario ad acta ai sensi dell'art.  47
della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 e s.m.i. 
  7. Il processo di liquidazione di cui  al  presente  articolo  deve
essere completato entro il 31 dicembre 2018; 
  8. Gli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  quantificati  per
l'anno 2017 in un massimo di complessivi euro 60.000,00 e per  l'anno
2018 in un massimo  di  complessivi  euro  120.000,00  gravano  sulla
Missione 18, Programma 01 del bilancio  pluriennale  2017/2019  della
Regione Basilicata che presenta idonea disponibilita'.