Art. 20 
 
        Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 
 
  1. All'art. 11, comma 3 della legge regionale 29 ottobre  2002,  n.
38 e' aggiunto il seguente periodo: 
    «Ai consiglieri in  carica  nella  IX  legislatura,  che  abbiano
versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a  cinque
anni ma superiore a trenta mesi, e' data  facolta'  di  effettuare  i
versamenti  volontari  necessari  per  la  maturazione  del   diritto
all'assegno vitalizio che  decorre  alla  maturazione  del  requisito
anagrafico di cui all'art.  12,  comma  2,  della  presente  legge  e
comunque successivamente all'effettuazione dei versamenti  volontari.
Tale  facolta'  e'  esercitabile  anche  dai  consiglieri  che  hanno
ottenuto  la  restituzione  dei  contributi  versati  durante  la  IX
legislatura, previa restituzione degli stessi, mediante versamento in
un'unica soluzione, entro 90  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente disposizione di legge.». 
  2. All'attuazione della  presente  legge  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico del bilancio della Regione rispetto alle  spese  per  vitalizi
alla data del 31 dicembre 2016. 
  3. Qualora la spesa complessiva deroghi al tetto di cui al comma  2
si procede alla riduzione proporzionale  degli  assegni  vitalizi  in
essere.