Art. 20 Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 1. All'art. 11, comma 3 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 e' aggiunto il seguente periodo: «Ai consiglieri in carica nella IX legislatura, che abbiano versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni ma superiore a trenta mesi, e' data facolta' di effettuare i versamenti volontari necessari per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio che decorre alla maturazione del requisito anagrafico di cui all'art. 12, comma 2, della presente legge e comunque successivamente all'effettuazione dei versamenti volontari. Tale facolta' e' esercitabile anche dai consiglieri che hanno ottenuto la restituzione dei contributi versati durante la IX legislatura, previa restituzione degli stessi, mediante versamento in un'unica soluzione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione di legge.». 2. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione rispetto alle spese per vitalizi alla data del 31 dicembre 2016. 3. Qualora la spesa complessiva deroghi al tetto di cui al comma 2 si procede alla riduzione proporzionale degli assegni vitalizi in essere.