Art. 22 
 
Disposizioni in materia di Osservatorio dei Prezzi nel settore  della
sanita', in materia di farmacovigilanza e  in  materia  di  fascicolo
                        sanitario elettronico 
 
  1. Al fine di assicurare la prosecuzione ed il completamento  delle
attivita'  destinate   all'attuazione   dei   programmi   concernenti
l'Osservatorio dei Prezzi, dei Servizi e delle Tecnologie nel settore
della  sanita'  (OPT),  del  progetto  di  realizzazione  della  Rete
regionale  degli  Acquisti  del  Servizio  sanitario  regionale,   di
valutazione dei piani e dei progetti di adeguamento  infrastrutturale
della  Aziende  sanitarie  regionali  e  delle  Strutture  sanitarie,
nonche' delle attivita' inerenti il progetto di riordino del  sistema
di formazione continua, i contratti di  collaborazione  di  cui  alle
determinazioni dirigenziali n. 13A2.2016/D00559 del 30 dicembre 2016,
n. 13A2.2016/D.00562 del 30 dicembre 2016, n.  13A2.2016/D.00558  del
30 dicembre 2016 e n. 13A2.2016/D.00560  del  30  dicembre  2016,  in
essere alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  sono
prorogati fino al 31 dicembre 2017. 
  2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma  1,
quantificata  in  euro  150.000,00  e'  assicurata  a  valere   sugli
stanziamenti del  bilancio  pluriennale  2017/2019,  per  l'esercizio
2017, dalle risorse stanziate sulla Missione 13 Programma 01. 
  3. Al fine di assicurare il completamento del  Programma  regionale
di   farmacovigilanza   attiva,   garantendo,   nel   contempo,    il
funzionamento  del   Centro   regionale   di   Farmacovigilanza,   in
conformita' alle deliberazioni di Giunta regionale n. 1461/2011 e  n.
1893/2011, il contratto di collaborazione di cui alla  determinazione
dirigenziale n. 13A2.2016/D.00561 del 30  dicembre  2016,  in  essere
alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  e'  prorogato
fino al 31 dicembre 2017. 
  4. La spesa relativa alla proroga del contratto di cui al comma  3,
quantificata  in  euro  16.000,00,  e'  assicurata  a  valere   sugli
stanziamenti del  bilancio  pluriennale  2017/2019,  per  l'esercizio
2017, dalle risorse stanziate sulla Missione 13 Programma 07. 
  5. Al fine di  completare  la  messa  in  esercizio  del  fascicolo
sanitario elettronico, i contratti di  collaborazione  stipulati  per
tali  finalita'  dell'Azienda  Ospedaliera  regionale  San  Carlo  in
funzione di coordinamento  e  supporto  operativo  alle  Aziende  del
Servizio sanitario regionale in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2017. 
  6. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma  5,
quantificata in euro 36.000,00, e' assicurata dalle risorse di cui al
Fondo Sanitario Regionale assegnate all'Azienda Ospedaliera regionale
San Carlo, a valere sulla  Missione  13  Programma  07  del  bilancio
pluriennale 2017-2019.