Art. 24 
 
Disposizioni  in  materia   di   valorizzazione   artistico-culturale
             valorizzazione ambientale e del territorio 
 
  1. Al fine di assicurare la continuita'  ed  il  completamento  dei
programmi  connessi  alle  attivita'  in  materia  di  valorizzazione
artistico-culturale, di valorizzazione ambientale e  del  territorio,
ed in considerazione del prolungamento dei tempi di realizzazione dei
relativi interventi, i contratti di collaborazione stipulati per tali
finalita',   di   cui    alle    determinazioni    dirigenziali    n.
12A2.2016/D.01789 e n. 23AB.2016/D.00394 del  30  dicembre  2016,  in
essere alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  sono
prorogati fino al 31 dicembre 2017. 
  2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al  comma  1
e' assicurata, a valere sugli stanziamenti del  bilancio  pluriennale
2017/2019, per l'esercizio 2017, per euro 19.500,00  a  valere  sulla
Missione 01 Programma  03  e  per  euro  132.000,00  a  valere  sulla
Missione 09 Programma 08.