Art. 24 Disposizioni in materia di valorizzazione artistico-culturale valorizzazione ambientale e del territorio 1. Al fine di assicurare la continuita' ed il completamento dei programmi connessi alle attivita' in materia di valorizzazione artistico-culturale, di valorizzazione ambientale e del territorio, ed in considerazione del prolungamento dei tempi di realizzazione dei relativi interventi, i contratti di collaborazione stipulati per tali finalita', di cui alle determinazioni dirigenziali n. 12A2.2016/D.01789 e n. 23AB.2016/D.00394 del 30 dicembre 2016, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2017. 2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 1 e' assicurata, a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017/2019, per l'esercizio 2017, per euro 19.500,00 a valere sulla Missione 01 Programma 03 e per euro 132.000,00 a valere sulla Missione 09 Programma 08.