Art. 25 
 
           Disposizioni in materia di sviluppo industriale 
 
  1. Al fine di assicurare la continuita'  ed  il  completamento  dei
programmi connessi alle attivita' in materia di sviluppo  industriale
ed in considerazione del prolungamento dei tempi di realizzazione dei
relativi interventi, i contratti di collaborazione stipulati per tali
finalita',   di   cui    alla    determinazione    dirigenziale    n.
15A2.2016/D.02352 del 30  dicembre  2016,  in  essere  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono  prorogati  fino  al  31
dicembre 2017. 
  2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al  comma  1
e' assicurata a valere sugli stanziamenti  del  bilancio  pluriennale
2017/2019, per l'esercizio 2017, per euro 85.200,00  a  valere  sulla
Missione 14 programma 01. 
  3. L'avvio dei servizi di assistenza tecnica, di  cui  all'articolo
rubricato «Disposizioni in materia di assistenza tecnica a valere sui
Programmi   cofinanziati    dai    fondi    europei»,    a    seguito
dell'aggiudicazione della procedura di gara per  i  programmi  e  gli
strumenti 2014/2020 di  competenza  regionale  finanziati  dai  fondi
FESR, FSE e FEASR comporta la risoluzione  anticipata  dei  contratti
prorogati.