Art. 25 Disposizioni in materia di sviluppo industriale 1. Al fine di assicurare la continuita' ed il completamento dei programmi connessi alle attivita' in materia di sviluppo industriale ed in considerazione del prolungamento dei tempi di realizzazione dei relativi interventi, i contratti di collaborazione stipulati per tali finalita', di cui alla determinazione dirigenziale n. 15A2.2016/D.02352 del 30 dicembre 2016, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2017. 2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 1 e' assicurata a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017/2019, per l'esercizio 2017, per euro 85.200,00 a valere sulla Missione 14 programma 01. 3. L'avvio dei servizi di assistenza tecnica, di cui all'articolo rubricato «Disposizioni in materia di assistenza tecnica a valere sui Programmi cofinanziati dai fondi europei», a seguito dell'aggiudicazione della procedura di gara per i programmi e gli strumenti 2014/2020 di competenza regionale finanziati dai fondi FESR, FSE e FEASR comporta la risoluzione anticipata dei contratti prorogati.