Art. 26 Disposizioni in materia di assistenza tecnica a valere sui Programmi cofinanziati dai fondi europei 1. I contratti di cui alle lettere a) e b) del presente comma per le attivita' di assistenza tecnica a valere sui Programmi regionali cofinanziati dai fondi FESR, FSE e FEASR, sono prorogati sino al 30 settembre 2017: a) i contratti di collaborazione finanziati con le risorse dell'assistenza tecnica del PO FESR Basilicata 2014-2020 e del PO FSE Basilicata 2014-2020, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 12AF.2016/D.01792 e n. 12AN. 2016/D.01791 del 30 dicembre 2016, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge; b) i contratti di collaborazione finanziati con le risorse dell'assistenza tecnica del PSR Basilicata 2014-2020 di cui alla determinazione dirigenziale n. 14AI.2016/D.01211 del 30 dicembre 2016, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, quantificata nella misura massima di euro 677.700,00, e' assicurata, a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017/2019, per l'esercizio 2017, per euro 617.700,00 dalle risorse dell'assistenza tecnica del PO FESR Basilicata 2014-2020 sulla Missione 01 Programma 11 e per euro 60.000,00 dalle risorse dell'assistenza tecnica del PO FSE Basilicata 2014-2020 a valere sulla Missione 15 Programma 01 del bilancio pluriennale 2017/2019. 3. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, quantificata nella misura massima di euro 180.000,00, e' assicurata dalle risorse dell'assistenza tecnica del PSR Basilicata 2014-2020, a valere sulla Missione 16 Programma 01, del bilancio pluriennale 2017/2019. 4. L'avvio dei medesimi servizi di assistenza tecnica a seguito dell'aggiudicazione della procedura di gara per i programmi e gli strumenti 2014/2020 di competenza regionale finanziati dai fondi FESR, FSE e FEASR comporta la risoluzione anticipata dei contratti prorogati.