Art. 27 
 
         Processo di stabilizzazione del personale precario 
 
  1. La Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge valuta l'avvio del  processo  di  stabilizzazione  del
personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui ai  commi
1 e 2 dell'art. 20 del decreto legislativo 25  maggio  2017,  n.  75,
compatibilmente con il rispetto dei limiti finanziari in  materia  di
personale.