Art. 27 Processo di stabilizzazione del personale precario 1. La Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge valuta l'avvio del processo di stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il rispetto dei limiti finanziari in materia di personale.