Art. 28 
 
                  Consigliera regionale di parita' 
 
  1. Per il funzionamento dell'ufficio della Consigliera regionale di
parita' e' autorizzata per il 2017 la  spesa  di  euro  20.000,00  da
iscrivere alla Missione 01 Programma 01 del  bilancio  di  previsione
2017-2019. 
  2. La Giunta regionale  con  proprio  atto  stabilisce  l'ammontare
dell'indennita' mensile di cui  all'art.  17,  comma  4  del  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice  delle  pari  opportunita'
tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28  novembre  2005,
n. 246» da attribuire alla Consigliera regionale di parita', a valere
sulla spesa di cui al comma 1. 
  3. Per gli anni successivi l'entita' della spesa di cui al comma  1
e' determinata con legge di  bilancio,  ai  sensi  dell'art.  38  del
decreto legislativo n. 118/2011.