Art. 28 Consigliera regionale di parita' 1. Per il funzionamento dell'ufficio della Consigliera regionale di parita' e' autorizzata per il 2017 la spesa di euro 20.000,00 da iscrivere alla Missione 01 Programma 01 del bilancio di previsione 2017-2019. 2. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce l'ammontare dell'indennita' mensile di cui all'art. 17, comma 4 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» da attribuire alla Consigliera regionale di parita', a valere sulla spesa di cui al comma 1. 3. Per gli anni successivi l'entita' della spesa di cui al comma 1 e' determinata con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 118/2011.