Art. 30 Messa in sicurezza degli edifici scolastici 1. La Regione Basilicata, anche per evitare danni irreversibili alle persone e al patrimonio pubblico, interviene con un'iniziativa progettuale di prevenzione del rischio sismico e di monitoraggio delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio. 2. In relazione al comma precedente si fa esplicito riferimento a quanto dispone l'art. 18, comma 8-bis della legge nazionale 9 agosto 2013, n. 98, che disciplina la definizione di un modello unico nazionale di potenziamento della rete di prevenzione del rischio sismico ai fini della predisposizione di uno studio preliminare ricognitivo di messa in sicurezza per gli edifici scolastici. 3. Il Centro di Geomorfologia Integrata per l'area del Mediterraneo (CGIAM), istituto individuato, all'uopo, dal legislatore nazionale, e' l'istituto deputato alla realizzazione dello studio. 4. Al fine di realizzare le prime azioni sul territorio della Regione Basilicata e' autorizzata la spesa di euro 10.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018. 5. I commi precedenti trovano ulteriore esplicita implementazione nell'art. 2, comma 329 della legge nazionale 24 dicembre 2007, n. 244 che individua il centro di Geomorfologia Integrata per l'Area (CGIAM) come Ente di ricerca riconosciuto dallo Stato nel settore della prevenzione al rischio sismico. 6. Lo studio, realizzato e coordinato dal centro di Geomorfologia Integrata per l'area del Mediterraneo (CGIAM), trova piena attuazione attraverso il coinvolgimento delle Province di Potenza e Matera e dei comuni lucani ove hanno sede gli edifici scolastici e tramite il coinvolgimento degli uffici regionali e della rete di protezione civile della Regione Basilicata. 7. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente norma si provvede mediante le risorse stanziate nella Missione 04 Programma 03 che presenta sufficiente disponibilita'.