Art. 30 
 
             Messa in sicurezza degli edifici scolastici 
 
  1. La Regione Basilicata, anche  per  evitare  danni  irreversibili
alle persone e al patrimonio pubblico, interviene  con  un'iniziativa
progettuale di prevenzione del  rischio  sismico  e  di  monitoraggio
delle strutture scolastiche di  ogni  ordine  e  grado  presenti  sul
territorio. 
  2. In relazione al comma precedente si fa esplicito  riferimento  a
quanto dispone l'art. 18, comma 8-bis della legge nazionale 9  agosto
2013, n. 98, che  disciplina  la  definizione  di  un  modello  unico
nazionale di potenziamento della  rete  di  prevenzione  del  rischio
sismico ai fini  della  predisposizione  di  uno  studio  preliminare
ricognitivo di messa in sicurezza per gli edifici scolastici. 
  3. Il Centro di Geomorfologia Integrata per l'area del Mediterraneo
(CGIAM), istituto individuato, all'uopo, dal  legislatore  nazionale,
e' l'istituto deputato alla realizzazione dello studio. 
  4. Al fine di realizzare  le  prime  azioni  sul  territorio  della
Regione Basilicata e' autorizzata la  spesa  di  euro  10.000,00  per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. 
  5. I commi precedenti trovano ulteriore  esplicita  implementazione
nell'art. 2, comma 329 della legge nazionale 24 dicembre 2007, n. 244
che individua il centro di Geomorfologia Integrata per l'Area (CGIAM)
come Ente di ricerca  riconosciuto  dallo  Stato  nel  settore  della
prevenzione al rischio sismico. 
  6. Lo studio, realizzato e coordinato dal centro  di  Geomorfologia
Integrata per l'area del Mediterraneo (CGIAM), trova piena attuazione
attraverso il coinvolgimento delle Province di Potenza e Matera e dei
comuni lucani ove hanno sede gli  edifici  scolastici  e  tramite  il
coinvolgimento degli uffici regionali  e  della  rete  di  protezione
civile della Regione Basilicata. 
  7. Alla copertura degli oneri derivanti  dalla  presente  norma  si
provvede mediante le risorse stanziate nella Missione 04 Programma 03
che presenta sufficiente disponibilita'.