Art. 8 Accertamento e riscossione di imposte e tasse - Rinuncia ai diritti di credito 1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 28 aprile 2017, n. 7 e' cosi' sostituito: «2. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre la rinuncia ai diritti di credito per imposte e tasse regionali, per sanzioni amministrative, nonche' per somme dovute a qualsiasi titolo il cui importo non superi i 12,00 euro, non costituendo le somme minime soprarichiamate in alcun modo franchigia.».