Art. 8 
 
Accertamento e riscossione di imposte e tasse - Rinuncia  ai  diritti
                             di credito 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 28 aprile 2017,  n.
7 e' cosi' sostituito: 
    «2. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre la rinuncia  ai
diritti di credito  per  imposte  e  tasse  regionali,  per  sanzioni
amministrative, nonche' per somme dovute a qualsiasi  titolo  il  cui
importo non superi i 12,00 euro,  non  costituendo  le  somme  minime
soprarichiamate in alcun modo franchigia.».