Art. 9 
 
  1. L'art. 6 della legge regionale 28 aprile 2017,  n.  7  e'  cosi'
sostituito: 
    «Art. 6 - 1. Nel corso  dell'esercizio,  ai  sensi  del  comma  4
dell'art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., la  Giunta
regionale, e' autorizzata ad  apportare  le  seguenti  variazioni  al
bilancio annuale e pluriennale 2017-2019: 
      a) le variazioni compensative fra  capitoli  di  entrata  della
medesima  categoria  e  fra  i  capitoli  di   spesa   del   medesimo
macroaggregato del bilancio di previsione pluriennale; 
      b) le variazioni relative alle mera reiscrizione di economie di
spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti ad entrate vincolate, ai sensi dell'art. 42 commi 8  e
9 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i; 
      c) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle  previsioni
compresa l'istituzione  di  tipologie  e  programmi,  riguardanti  le
partite di giro e le operazioni per conto di terzi; 
      d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai
conti di tesoreria  statale  intestati  all'ente  e  i  versamenti  a
depositi bancari intestati all'ente; 
      e) le variazioni di bilancio, in termini  di  competenza  o  di
cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a
rendicontazione  o  riferiti  a  operazioni  di  indebitamento   gia'
autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento  della
correlata  spesa,  necessarie   a   seguito   delle   variazioni   di
esigibilita' della spesa stessa.».