Art. 9 1. L'art. 6 della legge regionale 28 aprile 2017, n. 7 e' cosi' sostituito: «Art. 6 - 1. Nel corso dell'esercizio, ai sensi del comma 4 dell'art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., la Giunta regionale, e' autorizzata ad apportare le seguenti variazioni al bilancio annuale e pluriennale 2017-2019: a) le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione pluriennale; b) le variazioni relative alle mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, ai sensi dell'art. 42 commi 8 e 9 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i; c) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi; d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente; e) le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento gia' autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilita' della spesa stessa.».