Allegato 
 
 
Regolamento  per  l'erogazione  di  contributi   a   sostegno   degli
  interventi  per  la  cura  ordinaria  e  straordinaria  e  per   la
  valorizzazione degli alberi monumentali del  Friuli-Venezia  Giulia
  in esecuzione dell'art. 5,  comma  27,  della  legge  regionale  29
  dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017) 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 5, comma  27,
della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25  (Legge  di  stabilita'
2017),  disciplina  criteri  e  modalita'  per  la  concessione   dei
contributi  per  promuovere  e  sostenere  iniziative  per  la   cura
ordinaria e  straordinaria  e  per  la  valorizzazione  degli  alberi
monumentali inclusi  nell'elenco  di  cui  all'art.  81  della  legge
regionale  23  aprile  2007,  n.  9  (Norme  in  materia  di  risorse
forestali), per divulgarne  la  conoscenza  e  il  significato  della
tutela  e  per  migliorare  il  contesto  territoriale  e  ambientale
circostante. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
    1. Sono soggetti beneficiari dei contributi di cui all'art.  1  i
Comuni, i proprietari di alberi monumentali o aventi diritto. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Gli interventi sugli alberi  monumentali  sono  eseguiti,  nel
rispetto di linee guida per interventi  di  cura  e  salvaguardia  su
alberi monumentali del Friuli-Venezia Giulia approvate  dalla  Giunta
regionale e pubblicate sul sito istituzionale della Regione. 
    2.  Sono  ammissibili  a  contributo  le  spese  per  i  seguenti
interventi: 
    a) interventi volti alla cura ordinaria e  straordinaria  e  alla
valorizzazione   degli   alberi   monumentali,   quali    valutazioni
fitopatologiche e di stabilita' non invasive,  potature,  cura  delle
ferite; interventi  di  potatura  e  cura  degli  apparati  radicali;
consolidamenti; trattamenti biologici in chioma; 
    b) interventi volti  a  migliorare  il  contesto  territoriale  e
ambientale circostante quali trattamenti biologici  di  miglioramento
delle condizioni del suolo nella zona di protezione dell'albero (Tree
Protection Zone),  installazioni  di  sistemi  parafulmine,  posa  di
steccati  e  recinzioni  per  evitare  l'accesso  ad  eventuali  aree
sensibili e/o per tutelare  la  pubblica  incolumita',  realizzazione
percorsi o pavimenti sollevati e aerati per evitare il  compattamento
del terreno, pulizia del sottobosco  e  delle  piante  concorrenti  o
infestanti; 
    c) iniziative volte a divulgarne la conoscenza e  il  significato
della tutela quali  incontri  pubblici  divulgativi  sulle  tematiche
relative  alla  cura  e  salvaguardia   dagli   alberi   monumentali,
riproduzione  e  conservazione   mediante   riproduzione   gamica   o
vegetativa; 
    d) spese tecniche del professionista incaricato. 
    3. Le spese riferite agli interventi di cui al  comma  2  lettera
a), limitatamente alla manutenzione ordinaria, e alla lettera c) sono
sostenute  nell'anno  solare  di  presentazione   della   domanda   e
successivamente alla data di presentazione della medesima. Sono fatte
salve eventuali proroghe concesse per la conclusione degli interventi
nell'anno solare successivo. 
    4. In ogni caso tutti gli interventi di cui comma 2 devono essere
conclusi entro l'anno  solare  successivo  alla  presentazione  della
domanda. 
 
                               Art. 4. 
 
 
         Modalita' e termini di presentazione delle domande 
 
    1. La domanda di contributo, redatta utilizzando  il  modello  di
cui all'allegato A, e' firmata digitalmente o,  in  assenza  di  tale
possibilita',  sottoscritta  manualmente  dal  legale  rappresentante
dell'ente richiedente o dal proprietario del fondo o  avente  diritto
sul quale insiste l'albero monumentale  ed  e'  presentata,  a  mezzo
posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata,  al  servizio
paesaggio e biodiversita' della Direzione centrale  infrastrutture  e
territorio,  di  seguito   Servizio   competente,   con   indicazione
nell'oggetto: «Domanda per concessione di contributi per la  gestione
e cura degli alberi monumentali del Friuli-Venezia Giulia», entro  il
31 gennaio di ogni anno. 
    2. Al fine del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la
data di spedizione della domanda e, in caso  di  spedizione  a  mezzo
raccomandata, trova applicazione l'art. 6 della  legge  regionale  20
marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso). 
    3.  La  domanda  di  contributo   e'   corredata,   a   pena   di
inammissibilita', dalla seguente documentazione: 
    a) relazione illustrativa sottoscritta da tecnico abilitato degli
interventi o delle  iniziative  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  con
l'indicazione del termine ritenuto necessario per l'esecuzione; 
    b) fotocopia di un  documento  di  identita'  valido  del  legale
rappresentante dell'ente richiedente, del proprietario  del  fondo  o
avente diritto. 
    4. Eventuali modifiche e integrazioni  al  modello  di  cui  agli
allegati A e B al presente regolamento sono disposte con decreto  del
direttore del Servizio paesaggio e biodiversita'. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                             Istruttoria 
 
    1.  Il  responsabile  dell'istruttoria   individuato   ai   sensi
dell'art. 9 della legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso), verifica entro quarantacinque  giorni  dal  termine  finale
previsto  per  il  ricevimento  delle  domande  la  sussistenza   dei
presupposti per l'accesso al contributo nonche' la completezza  della
relativa domanda. 
    2. Qualora la domanda sia ritenuta  incompleta,  il  responsabile
del procedimento richiede le necessarie  integrazioni  fissando,  per
l'incombente, un termine di quindici giorni. 
    3.  Qualora  la  domanda  sia   ritenuta   inammissibile   o   le
integrazioni richieste ai sensi del comma 2 non siano pervenute entro
il  termine  fissato,  il  responsabile  del   procedimento   dispone
l'archiviazione della stessa, dandone comunicazione al richiedente. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                Concessione dei contributi e criteri 
 
    1. I contributi sono concessi, al netto dell'imposta  sul  valore
aggiunto  (IVA)  qualora  non  costituisca  un   costo   per   l'ente
richiedente, entro quarantacinque giorni dal termine finale  previsto
per il ricevimento delle domande con  il  procedimento  valutativo  a
sportello di cui all'art. 36 della legge regionale n. 7/2000, secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle domande, al 100 per cento
della  spesa  ritenuta  ammissibile  e  comunque   nell'importo   non
superiore per ciascun albero monumentale a: 
    a) euro 5.000 per gli interventi di cui alla lettera a) del comma
2 dell'art. 3; 
    b) euro 2.000 per gli interventi di cui alla lettera b) del comma
2 dell'art. 3; 
    c) euro 500 per le iniziative di cui alla lettera c) del comma  2
dell'art. 3; 
    d) euro 500 per le spese tecniche di  cui  alla  lettera  d)  del
comma 2 dell'art. 3. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                    Erogazione e rendicontazione 
 
    1.  Il   beneficiario   puo'   richiedere,   al   momento   della
presentazione della domanda, l'erogazione anticipata  del  contributo
fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ferma restando
l'applicazione dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000
qualora i beneficiari siano imprese. 
    2.  La  rendicontazione  giustificativa  delle  spese   sostenute
(allegato B) e' presentata entro il termine indicato nel  decreto  di
concessione. 
    3. La rendicontazione e' corredata da una relazione illustrativa,
con foto esplicative, sottoscritta da tecnico abilitato  e  da  copia
della fattura dei  lavori  eseguiti,  regolarmente  quietanzata,  per
l'eventuale verifica contabile a campione. 
    4. Il decreto di erogazione del saldo del  contributo  e'  emesso
entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione a rendiconto. 
    5. Il contributo e' rideterminato qualora la spesa  presentata  a
rendiconto  e  ritenuta  ammissibile  risulti  inferiore  alla  spesa
ammessa a contributo, anche a  seguito  di  attuazione  parziale.  Il
contributo non e' oggetto di rideterminazione  qualora,  in  sede  di
rendicontazione della spesa, l'importo ritenuto  ammissibile  risulti
superiore alla spesa ammessa a contributo 
    6. La concessione del contributo e' revocata in caso di: 
    a) rinuncia del beneficiario; 
    b) interventi eseguiti in difformita' delle Linee guida  relative
alla cura e salvaguardia degli alberi monumentali; 
    c) mancata rendicontazione; 
    d) violazione di norme espressamente sanzionate con la revoca dei
contributi. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2017, le domande  di
contributo sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore
del presente regolamento. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                           Norma di rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
(Omissis).