Allegato Regolamento per l'erogazione di contributi a sostegno degli interventi per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali del Friuli-Venezia Giulia in esecuzione dell'art. 5, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017) (Omissis). Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 5, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017), disciplina criteri e modalita' per la concessione dei contributi per promuovere e sostenere iniziative per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali inclusi nell'elenco di cui all'art. 81 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), per divulgarne la conoscenza e il significato della tutela e per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante. Art. 2. Soggetti beneficiari 1. Sono soggetti beneficiari dei contributi di cui all'art. 1 i Comuni, i proprietari di alberi monumentali o aventi diritto. Art. 3. Spese ammissibili 1. Gli interventi sugli alberi monumentali sono eseguiti, nel rispetto di linee guida per interventi di cura e salvaguardia su alberi monumentali del Friuli-Venezia Giulia approvate dalla Giunta regionale e pubblicate sul sito istituzionale della Regione. 2. Sono ammissibili a contributo le spese per i seguenti interventi: a) interventi volti alla cura ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione degli alberi monumentali, quali valutazioni fitopatologiche e di stabilita' non invasive, potature, cura delle ferite; interventi di potatura e cura degli apparati radicali; consolidamenti; trattamenti biologici in chioma; b) interventi volti a migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante quali trattamenti biologici di miglioramento delle condizioni del suolo nella zona di protezione dell'albero (Tree Protection Zone), installazioni di sistemi parafulmine, posa di steccati e recinzioni per evitare l'accesso ad eventuali aree sensibili e/o per tutelare la pubblica incolumita', realizzazione percorsi o pavimenti sollevati e aerati per evitare il compattamento del terreno, pulizia del sottobosco e delle piante concorrenti o infestanti; c) iniziative volte a divulgarne la conoscenza e il significato della tutela quali incontri pubblici divulgativi sulle tematiche relative alla cura e salvaguardia dagli alberi monumentali, riproduzione e conservazione mediante riproduzione gamica o vegetativa; d) spese tecniche del professionista incaricato. 3. Le spese riferite agli interventi di cui al comma 2 lettera a), limitatamente alla manutenzione ordinaria, e alla lettera c) sono sostenute nell'anno solare di presentazione della domanda e successivamente alla data di presentazione della medesima. Sono fatte salve eventuali proroghe concesse per la conclusione degli interventi nell'anno solare successivo. 4. In ogni caso tutti gli interventi di cui comma 2 devono essere conclusi entro l'anno solare successivo alla presentazione della domanda. Art. 4. Modalita' e termini di presentazione delle domande 1. La domanda di contributo, redatta utilizzando il modello di cui all'allegato A, e' firmata digitalmente o, in assenza di tale possibilita', sottoscritta manualmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente o dal proprietario del fondo o avente diritto sul quale insiste l'albero monumentale ed e' presentata, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata, al servizio paesaggio e biodiversita' della Direzione centrale infrastrutture e territorio, di seguito Servizio competente, con indicazione nell'oggetto: «Domanda per concessione di contributi per la gestione e cura degli alberi monumentali del Friuli-Venezia Giulia», entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. Al fine del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di spedizione della domanda e, in caso di spedizione a mezzo raccomandata, trova applicazione l'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 3. La domanda di contributo e' corredata, a pena di inammissibilita', dalla seguente documentazione: a) relazione illustrativa sottoscritta da tecnico abilitato degli interventi o delle iniziative di cui all'art. 3, comma 2, con l'indicazione del termine ritenuto necessario per l'esecuzione; b) fotocopia di un documento di identita' valido del legale rappresentante dell'ente richiedente, del proprietario del fondo o avente diritto. 4. Eventuali modifiche e integrazioni al modello di cui agli allegati A e B al presente regolamento sono disposte con decreto del direttore del Servizio paesaggio e biodiversita'. Art. 5. Istruttoria 1. Il responsabile dell'istruttoria individuato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), verifica entro quarantacinque giorni dal termine finale previsto per il ricevimento delle domande la sussistenza dei presupposti per l'accesso al contributo nonche' la completezza della relativa domanda. 2. Qualora la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine di quindici giorni. 3. Qualora la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2 non siano pervenute entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della stessa, dandone comunicazione al richiedente. Art. 6. Concessione dei contributi e criteri 1. I contributi sono concessi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) qualora non costituisca un costo per l'ente richiedente, entro quarantacinque giorni dal termine finale previsto per il ricevimento delle domande con il procedimento valutativo a sportello di cui all'art. 36 della legge regionale n. 7/2000, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque nell'importo non superiore per ciascun albero monumentale a: a) euro 5.000 per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3; b) euro 2.000 per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3; c) euro 500 per le iniziative di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 3; d) euro 500 per le spese tecniche di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 3. Art. 7. Erogazione e rendicontazione 1. Il beneficiario puo' richiedere, al momento della presentazione della domanda, l'erogazione anticipata del contributo fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ferma restando l'applicazione dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000 qualora i beneficiari siano imprese. 2. La rendicontazione giustificativa delle spese sostenute (allegato B) e' presentata entro il termine indicato nel decreto di concessione. 3. La rendicontazione e' corredata da una relazione illustrativa, con foto esplicative, sottoscritta da tecnico abilitato e da copia della fattura dei lavori eseguiti, regolarmente quietanzata, per l'eventuale verifica contabile a campione. 4. Il decreto di erogazione del saldo del contributo e' emesso entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione a rendiconto. 5. Il contributo e' rideterminato qualora la spesa presentata a rendiconto e ritenuta ammissibile risulti inferiore alla spesa ammessa a contributo, anche a seguito di attuazione parziale. Il contributo non e' oggetto di rideterminazione qualora, in sede di rendicontazione della spesa, l'importo ritenuto ammissibile risulti superiore alla spesa ammessa a contributo 6. La concessione del contributo e' revocata in caso di: a) rinuncia del beneficiario; b) interventi eseguiti in difformita' delle Linee guida relative alla cura e salvaguardia degli alberi monumentali; c) mancata rendicontazione; d) violazione di norme espressamente sanzionate con la revoca dei contributi. Art. 8. Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2017, le domande di contributo sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 9. Norma di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000. Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis).