Allegato 
 
Regolamento concernente l'assegnazione del Fondo per il concorso agli
  oneri correnti dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali
  derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile  e
  non ripetibili, ai  sensi  dell'art.  14,  comma  12,  della  legge
  regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale
  del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a  disposizioni  delle
  leggi n. 19/2013, n. 9/2009  e  n.  26/2014  concernenti  gli  enti
  locali), dell'art. 7, commi 54 e seguenti della legge regionale  29
  dicembre 2015, n. 34 (legge di stabilita'  2016)  e  dell'art.  10,
  commi 44 e seguenti della legge regionale 29 dicembre 2016,  n.  25
  (legge di stabilita' 2017). 
 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 14, comma 12,
della legge regionale 17 luglio 2015,  n.  18  (La  disciplina  della
finanza  locale  del  Friuli-Venezia  Giulia,  nonche'  modifiche   a
disposizioni  delle  leggi  n.  19/2013,  n.  9/2009  e  n.   26/2014
concernenti gli enti locali), dell'art. 7, commi 54 e seguenti, della
legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (legge di stabilita' 2016)  e
dell'art. 10, commi 44 e seguenti, della legge regionale 29  dicembre
2016, n. 25 (legge di stabilita' 2017), definisce le  modalita'  e  i
termini di presentazione della domanda, le modalita' di assegnazione,
concessione ed erogazione  del  fondo  per  il  concorso  agli  oneri
correnti  dei  Comuni  e  delle  Unioni  territoriali   intercomunali
derivanti da accadimenti di natura straordinaria  o  imprevedibile  e
non ripetibili e per i quali e' necessario intervenire senza ritardo,
di seguito Fondo. 
 
                               Art. 2. 
         Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilita' 
                       per l'accesso al Fondo 
 
    1. Possono accedere al Fondo i Comuni e  le  Unioni  territoriali
intercomunali di cui all'art. 5 della  legge  regionale  12  dicembre
2014, n.  26  (Riordino  del  sistema  Regione-Autonomie  locali  nel
Friuli-Venezia  Giulia.   Ordinamento   delle   Unioni   territoriali
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative). 
    2. Per poter accedere al Fondo, i soggetti di  cui  al  comma  1,
devono: 
    a) aver subito accadimenti non ripetibili di natura straordinaria
o imprevedibile, per i quali e' necessario intervenire senza  ritardo
e i cui oneri correnti non sono finanziabili con le  normali  risorse
di bilancio; 
    b) aver costituito il fondo di riserva di cui  all'art.  166  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali), il cui ammontare, alla  data  di
presentazione della domanda, non e' sufficiente a sostenere gli oneri
correnti derivanti dagli accadimenti di cui alla lettera a). 
    3. Ai fini dell'ammissibilita' della domanda, gli accadimenti non
ripetibili di natura straordinaria o imprevedibile devono verificarsi
nell'anno  di  stanziamento  delle  relative  risorse  nel   bilancio
regionale o nell'ultimo trimestre dell'anno precedente. 
 
                               Art. 3. 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono considerate ammissibili le  spese  correnti  strettamente
connesse con il verificarsi degli accadimenti di natura straordinaria
o imprevedibile di cui all'art. 2, commi 2 e 3. 
 
                               Art. 4. 
         Modalita' e termini di presentazione della domanda 
 
    1. La domanda per accedere al Fondo e' presentata alla  struttura
regionale competente in materia di autonomie locali, dal 1 gennaio al
30 settembre di ciascun anno. 
    2.  La  domanda  e'  presentata  con  modalita'  telematiche  dal
rappresentante  legale  del   Comune   o   dell'Unione   territoriale
intercomunale. 
    3. La domanda contiene, in particolare: 
    a) la data del verificarsi dell'evento di natura straordinaria  o
imprevedibile; 
    b) una relazione  dell'ente  locale  attestante  quanto  previsto
dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 2  e  gli  importi  per  oneri
correnti derivanti dagli accadimenti ivi indicati; 
    c) la  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta',  in
conformita'  alle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa), attestante quanto  previsto  dalla  lettera  b)  del
comma 2 dell'art. 2, nonche' l'ammontare delle risorse  presenti  nel
fondo di riserva, di cui all'art.  166  del  decreto  legislativo  n.
267/2000, alla data di presentazione della domanda. 
    4. Lo  schema  di  domanda  e  la  modulistica  di  corredo  sono
approvati con decreto del direttore centrale competente in materia di
autonomie locali e pubblicati sul sito internet  istituzionale  della
Regione alla sezione dedicata alle autonomie locali. 
 
                               Art. 5. 
            Modalita' e limiti di assegnazione del Fondo 
 
    1. Le risorse del Fondo sono assegnate a ciascun beneficiario con
procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma  4,
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo  e  di  diritto  di  accesso),
secondo l'ordine cronologico di ricevimento, da parte della struttura
regionale competente in materia di autonomie  locali,  delle  domande
pervenute tramite PEC. 
    2.  L'assegnazione  avviene  con   deliberazione   della   Giunta
regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda,  previa
verifica da parte dell'ufficio competente  in  materia  di  autonomie
locali della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2. 
    3.   L'assegnazione   spettante   a   ciascun   beneficiario   e'
determinata, sulla base della spesa ritenuta ammissibile,  in  misura
non superiore alla differenza tra  l'onere  corrente  dichiarato  dal
beneficiario e l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili  del
fondo di riserva di cui all'art. 166 del decreto legislativo 267/2000
al momento della presentazione della domanda e  comunque  nel  limite
massimo di 100.000 euro. 
 
                               Art. 6. 
                      Concessione ed erogazione 
 
    1. Le  risorse  assegnate  sono  concesse  ed  erogate  in  unica
soluzione con decreto del  direttore  del  servizio  della  Direzione
centrale competente in materia di autonomie  locali,  entro  quindici
giorni dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art.  5,
comma 2. 
 
                               Art. 7. 
                           Rendicontazione 
 
    1. I beneficiari rendicontano le  risorse  ricevute,  a  pena  di
revoca delle medesime, entro il 31  gennaio  dell'anno  successivo  a
quello dell'erogazione, ai sensi dell'art. 42 della  legge  regionale
20 marzo,  2000,  n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso.). 
 
                               Art. 8. 
                          Divieto di cumulo 
 
    1.  Le  risorse  concesse  dal  presente  Regolamento,  non  sono
cumulabili con altri  incentivi  pubblici  ottenuti  per  i  medesimi
accadimenti ed aventi ad oggetto le stesse spese. 
 
                               Art. 9. 
                               Rinvio 
 
    1. Per tutto quanto non  previsto  dal  presente  Regolamento  si
rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 10. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
Visto, Il presidente: Serracchiani