Allegato Regolamento concernente l'assegnazione del Fondo per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile e non ripetibili, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), dell'art. 7, commi 54 e seguenti della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (legge di stabilita' 2016) e dell'art. 10, commi 44 e seguenti della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilita' 2017). (Omissis). Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), dell'art. 7, commi 54 e seguenti, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (legge di stabilita' 2016) e dell'art. 10, commi 44 e seguenti, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilita' 2017), definisce le modalita' e i termini di presentazione della domanda, le modalita' di assegnazione, concessione ed erogazione del fondo per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile e non ripetibili e per i quali e' necessario intervenire senza ritardo, di seguito Fondo. Art. 2. Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilita' per l'accesso al Fondo 1. Possono accedere al Fondo i Comuni e le Unioni territoriali intercomunali di cui all'art. 5 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative). 2. Per poter accedere al Fondo, i soggetti di cui al comma 1, devono: a) aver subito accadimenti non ripetibili di natura straordinaria o imprevedibile, per i quali e' necessario intervenire senza ritardo e i cui oneri correnti non sono finanziabili con le normali risorse di bilancio; b) aver costituito il fondo di riserva di cui all'art. 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il cui ammontare, alla data di presentazione della domanda, non e' sufficiente a sostenere gli oneri correnti derivanti dagli accadimenti di cui alla lettera a). 3. Ai fini dell'ammissibilita' della domanda, gli accadimenti non ripetibili di natura straordinaria o imprevedibile devono verificarsi nell'anno di stanziamento delle relative risorse nel bilancio regionale o nell'ultimo trimestre dell'anno precedente. Art. 3. Spese ammissibili 1. Sono considerate ammissibili le spese correnti strettamente connesse con il verificarsi degli accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui all'art. 2, commi 2 e 3. Art. 4. Modalita' e termini di presentazione della domanda 1. La domanda per accedere al Fondo e' presentata alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, dal 1 gennaio al 30 settembre di ciascun anno. 2. La domanda e' presentata con modalita' telematiche dal rappresentante legale del Comune o dell'Unione territoriale intercomunale. 3. La domanda contiene, in particolare: a) la data del verificarsi dell'evento di natura straordinaria o imprevedibile; b) una relazione dell'ente locale attestante quanto previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 e gli importi per oneri correnti derivanti dagli accadimenti ivi indicati; c) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 2, nonche' l'ammontare delle risorse presenti nel fondo di riserva, di cui all'art. 166 del decreto legislativo n. 267/2000, alla data di presentazione della domanda. 4. Lo schema di domanda e la modulistica di corredo sono approvati con decreto del direttore centrale competente in materia di autonomie locali e pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione alla sezione dedicata alle autonomie locali. Art. 5. Modalita' e limiti di assegnazione del Fondo 1. Le risorse del Fondo sono assegnate a ciascun beneficiario con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), secondo l'ordine cronologico di ricevimento, da parte della struttura regionale competente in materia di autonomie locali, delle domande pervenute tramite PEC. 2. L'assegnazione avviene con deliberazione della Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica da parte dell'ufficio competente in materia di autonomie locali della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2. 3. L'assegnazione spettante a ciascun beneficiario e' determinata, sulla base della spesa ritenuta ammissibile, in misura non superiore alla differenza tra l'onere corrente dichiarato dal beneficiario e l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili del fondo di riserva di cui all'art. 166 del decreto legislativo 267/2000 al momento della presentazione della domanda e comunque nel limite massimo di 100.000 euro. Art. 6. Concessione ed erogazione 1. Le risorse assegnate sono concesse ed erogate in unica soluzione con decreto del direttore del servizio della Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro quindici giorni dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 5, comma 2. Art. 7. Rendicontazione 1. I beneficiari rendicontano le risorse ricevute, a pena di revoca delle medesime, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'erogazione, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo, 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.). Art. 8. Divieto di cumulo 1. Le risorse concesse dal presente Regolamento, non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per i medesimi accadimenti ed aventi ad oggetto le stesse spese. Art. 9. Rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000. Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, Il presidente: Serracchiani