Art. 10 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I panifici attivi alla data di entrata in vigore della  presente
legge comunicano, entro  centottanta  giorni,  allo  Sportello  unico
attivita'  produttive   (SUAP)   il   nominativo   del   responsabile
dell'attivita' produttiva ai fini dell'annotazione nel registro delle
imprese. 
  2.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente   legge,   i
responsabili dell'attivita' produttiva, ad eccezione dei soggetti  di
cui all'articolo 4, comma 3,  sono  tenuti  alla  formazione  di  cui
all'articolo 4, comma 2, lettera c),  entro  il  termine  massimo  di
dodici mesi dall'attivazione dei corsi.