Art. 10 Disposizioni transitorie 1. I panifici attivi alla data di entrata in vigore della presente legge comunicano, entro centottanta giorni, allo Sportello unico attivita' produttive (SUAP) il nominativo del responsabile dell'attivita' produttiva ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, i responsabili dell'attivita' produttiva, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, sono tenuti alla formazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), entro il termine massimo di dodici mesi dall'attivazione dei corsi.