Art. 11 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione  della  presente  legge  la
Regione fa fronte, per l'esercizio 2017, mediante l'istituzione nella
parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o  apportando
eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di missioni  e
programmi specifici, la cui copertura e' assicurata dai fondi a  tale
scopo  accantonati  nell'ambito  del  fondo  speciale,  di  cui  alla
Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri  fondi  «Fondo
speciale  per  far  fronte  agli  oneri  derivanti  da  provvedimenti
legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti»  del
bilancio di previsione 2017 - 2019. 
  2. La Giunta regionale e' autorizzata  a  provvedere,  con  proprio
atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie. 
  3. Per  gli  esercizi  successivi  al  2017  agli  oneri  derivanti
dall'attuazione della presente legge si fa fronte  nell'ambito  delle
autorizzazioni  di  spesa  annualmente  disposte   dalla   legge   di
approvazione del bilancio ai sensi di quanto  previsto  dall'articolo
38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 del-la legge 5 maggio 2009, n. 42). 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
 
    Bologna, 17 novembre 2017 
 
                              BONACCINI 
 
(Omissis).