Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge  4  luglio  1967,  n.  580
(Disciplina  per  la  lavorazione  e  commercio  dei  cereali,  degli
sfarinati, del pane e delle paste alimentari), e'  denominato  «pane»
il prodotto ottenuto dalla cottura totale o  parziale  di  una  pasta
convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e
lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio). 
  2. Nella produzione del pane  possono  essere  altresi'  impiegati,
oltre agli  ingredienti  previsti  dal  comma  1,  altri  ingredienti
alimentari, quali  spezie,  erbe  aromatiche,  olio  di  oliva,  olio
extravergine di oliva e grasso di  suino  (strutto),  secondo  quanto
previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della  Repubblica
30 novembre 1998, n. 502 (Regolamento recante norme per la  revisione
della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane,  a
norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146). 
  3. In conformita' all'articolo 4 del decreto-legge 4  luglio  2006,
n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per
il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,  nonche'
interventi  in  materia  di  entrate  e  di  contrasto   all'evasione
fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
n. 248, si intende: 
    a) per «panificio» l'impresa di panificazione che svolge l'intero
ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle  materie  prime
alla cottura finale. Ai fini  della  presente  legge,  l'«impresa  di
panificazione»  e'  intesa  come  il  complesso  di  beni  e  servizi
organizzati dall'imprenditore per la produzione di pane,  impasti  da
pane, prodotti da forno dolci e salati.  Il  termine  panificio  puo'
designare  anche  il  punto  vendita  di   proprieta'   o   collegato
all'impianto di produzione della stessa azienda.  Il  panificio  puo'
svolgere l'intero ciclo di produzione anche degli impasti da  pane  e
dei prodotti da forno assimilati; 
    b) per «pane fresco» il pane che sia stato preparato  secondo  un
processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al
congelamento, alla surgelazione e ad altri  trattamenti  con  effetto
conservante  di  materie  prime,   dei   prodotti   intermedi   della
panificazione e degli impasti, eccezion fatta per le tecniche  mirate
al solo rallentamento del processo di  lievitazione,  senza  additivi
conservanti e che sia posto in vendita al consumatore finale entro un
termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti  a  livello
territoriale e comunque non oltre le ventiquattro ore dal momento  in
cui  sia  stato  completato  il  processo  produttivo.  E'   ritenuto
continuo, ai fini della denominazione  in  oggetto,  il  processo  di
produzione per  il  quale  non  intercorra  un  intervallo  di  tempo
superiore a settantadue ore dall'inizio  della  lavorazione  fino  al
momento della messa in vendita del prodotto; 
    c)  per  «pane  conservato»   il   prodotto   che   non   ha   le
caratteristiche di cui alla precedente lettera  b).  Non  rientra  in
tale  definizione  il  pane  sottoposto  a  successivi  processi   di
lavorazione finalizzati all'essiccamento, tostatura  e  biscot-tatura
del prodotto. 
  4. Si intende altresi': 
    a) per  «forno  regionale  artigianale»  l'esercizio  di  vendita
annesso,  ovvero  i  locali   di   produzione   e   stoccaggio,   non
necessariamente  attigui,  ma  riconducibili  al  panificio  iscritto
all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto  1985,
n. 443 (Legge-quadro  per  l'artigianato)  e  avente  sede  legale  o
operativa in Emilia-Romagna; 
    b)  per  prodotto  «intermedio   di   panificazione»   l'impasto,
preformato o non,  lievitato  o  non,  destinato  alla  conservazione
prolungata e alla successiva cottura per l'ottenimento  del  prodotto
finale  pane.  E'  da  considerarsi  tale  l'impasto   sottoposto   a
congelamento, surgelazione o ad altri  metodi  di  conservazione  che
mantengano inalterate le caratteristiche del prodotto intermedio  per
prolungati periodi di tempo, determinando  un'effettiva  interruzione
del ciclo produttivo. 
  5. E' comunque vietato l'utilizzo di denominazioni  quali  pane  di
giornata, pane appena sfornato e pane  caldo,  nonche'  di  qualsiasi
altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore.