Art. 3 
 
                       Attivita' di panificio 
 
  1.  L'apertura  di  un  nuovo  panificio,  il  trasferimento  e  la
trasformazione  di  panifici   gia'   esistenti   sono   soggetti   a
segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  (SCIA),  ai   sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241  (Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi), da inoltrarsi  al  Comune  competente  per
territorio, nonche'  al  rispetto  della  vigenti  norme  in  materia
igienico-sanitaria, edilizia, ambientale e di sicurezza nei luoghi di
lavoro. 
  2. Il panificio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), produce
il pane fresco con metodi  tradizionali  oppure  mediante  tecnologie
alternative  o  innovative  idonee  a  garantire  al  consumatore  un
prodotto di qualita'. 
  3. Il panificio puo'  svolgere  anche  attivita'  di  produzione  e
vendita di prodotti da forno, di impasti e di  prodotti  semilavorati
refrigerati, congelati o surgelati, nonche' attivita' di vendita  dei
prodotti di propria produzione per il consumo immediato,  utilizzando
locali e arredi dell'azienda, con esclusione del  servizio  assistito
di    somministrazione    e    con    l'osservanza    delle     norme
igienico-sanitarie.