Art. 3 Attivita' di panificio 1. L'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici gia' esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da inoltrarsi al Comune competente per territorio, nonche' al rispetto della vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro. 2. Il panificio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), produce il pane fresco con metodi tradizionali oppure mediante tecnologie alternative o innovative idonee a garantire al consumatore un prodotto di qualita'. 3. Il panificio puo' svolgere anche attivita' di produzione e vendita di prodotti da forno, di impasti e di prodotti semilavorati refrigerati, congelati o surgelati, nonche' attivita' di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando locali e arredi dell'azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.