Art. 4 
 
               Responsabile dell'attivita' produttiva 
 
  1. Il responsabile dell'attivita' produttiva garantisce il rispetto
delle regole di buona pratica professionale,  l'utilizzo  di  materie
prime in conformita' alle norme  vigenti,  l'osservanza  delle  norme
igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di  lavoro,  nonche'  la
qualita' del prodotto finito. Garantisce, altresi', il  rispetto  dei
termini temporali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b). 
  2. Il responsabile dell'attivita' produttiva: 
    a) e' il titolare, ovvero un  collaboratore  familiare,  socio  o
lavoratore dell'impresa di panificazione, appositamente designato dal
legale   rappresentante   dell'impresa    stessa    all'atto    della
presentazione della SCIA; 
    b) deve essere individuato per ogni panificio e per  ogni  unita'
locale di un impianto di produzione ove e' presente il laboratorio di
panificazione; 
    c) deve frequentare con esito positivo  un  corso  di  formazione
professionale. I contenuti, la durata e le modalita'  di  svolgimento
del corso sono stabiliti con provvedimento  della  Giunta  regionale,
che definisce anche le modalita' di aggiornamento periodico, ai sensi
della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per  l'uguaglianza
delle opportunita' di accesso al  sapere,  per  ognuno  e  per  tutto
l'arco della vita,  attraverso  il  rafforzamento  dell'istruzione  e
della formazione professionale, anche in integrazione tra loro). 
  3. Non e' tenuto a frequentare il corso di cui al comma 2,  lettera
c), il responsabile dell'attivita' produttiva che risulti in possesso
di uno dei seguenti requisiti: 
    a) avere prestato la propria opera per  almeno  due  anni  presso
un'impresa di panificazione con la qualifica di operaio panettiere  o
una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti; 
    b)  avere  esercitato  per  almeno  due   anni   l'attivita'   di
panificazione in qualita'  di  titolare,  collaboratore  familiare  o
socio prestatore d'opera; 
    c) essere in possesso di un diploma di scuola media superiore  in
materie attinenti l'attivita' di panificazione; 
    d) essere in possesso  del  diploma  professionale  quadriennale,
conseguito presso il Sistema di istruzione e Formazione Professionale
(IeFP) in materie attinenti l'attivita' di panificazione,  unitamente
a un periodo di attivita' lavorativa di panificazione  di  almeno  un
anno presso imprese del settore; 
    e) essere in possesso di una qualifica professionale,  rilasciata
da una Regione, attinente l'attivita' di panificazione, unitamente  a
un periodo di attivita' lavorativa di panificazione della  durata  di
almeno un anno svolta presso imprese del settore, oppure di due  anni
qualora l'attestato sia stato conseguito prima del  compimento  della
maggiore eta'. 
  4. L'elenco dei diplomi di cui al comma 3,  lettere  c)  e  d),  e'
individuato dalla Giunta regionale. 
  5. Le attivita' di cui al comma 3, lettere a) e b),  devono  essere
accertate presso  l'Istituto  nazionale  per  la  previdenza  sociale
(INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), il Centro per l'impiego o la Camera di commercio,
industria, artigianato, agricoltura (CCIAA). 
  6.  Le  modalita'  di  aggiornamento  professionale  periodico  del
responsabile   dell'attivita'   produttiva    sono    definite    con
provvedimento della Giunta regionale. 
  7. Il responsabile  dell'attivita'  produttiva  svolge  la  propria
attivita'  in  completa  autonomia   relativamente   alla   gestione,
organizzazione e attuazione della produzione.