Art. 4 Responsabile dell'attivita' produttiva 1. Il responsabile dell'attivita' produttiva garantisce il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformita' alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonche' la qualita' del prodotto finito. Garantisce, altresi', il rispetto dei termini temporali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b). 2. Il responsabile dell'attivita' produttiva: a) e' il titolare, ovvero un collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione, appositamente designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA; b) deve essere individuato per ogni panificio e per ogni unita' locale di un impianto di produzione ove e' presente il laboratorio di panificazione; c) deve frequentare con esito positivo un corso di formazione professionale. I contenuti, la durata e le modalita' di svolgimento del corso sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, che definisce anche le modalita' di aggiornamento periodico, ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro). 3. Non e' tenuto a frequentare il corso di cui al comma 2, lettera c), il responsabile dell'attivita' produttiva che risulti in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) avere prestato la propria opera per almeno due anni presso un'impresa di panificazione con la qualifica di operaio panettiere o una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti; b) avere esercitato per almeno due anni l'attivita' di panificazione in qualita' di titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d'opera; c) essere in possesso di un diploma di scuola media superiore in materie attinenti l'attivita' di panificazione; d) essere in possesso del diploma professionale quadriennale, conseguito presso il Sistema di istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in materie attinenti l'attivita' di panificazione, unitamente a un periodo di attivita' lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore; e) essere in possesso di una qualifica professionale, rilasciata da una Regione, attinente l'attivita' di panificazione, unitamente a un periodo di attivita' lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta presso imprese del settore, oppure di due anni qualora l'attestato sia stato conseguito prima del compimento della maggiore eta'. 4. L'elenco dei diplomi di cui al comma 3, lettere c) e d), e' individuato dalla Giunta regionale. 5. Le attivita' di cui al comma 3, lettere a) e b), devono essere accertate presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il Centro per l'impiego o la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura (CCIAA). 6. Le modalita' di aggiornamento professionale periodico del responsabile dell'attivita' produttiva sono definite con provvedimento della Giunta regionale. 7. Il responsabile dell'attivita' produttiva svolge la propria attivita' in completa autonomia relativamente alla gestione, organizzazione e attuazione della produzione.