Art. 6 Valorizzazione 1. La Regione, al fine di promuovere e valorizzare il pane ed i prodotti da forno realizzati dai forni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), puo' sostenere con specifici contributi le iniziative promozionali da tenersi durante la «Giornata del pane e dei prodotti da forno», che si svolge ogni anno nel mese di ottobre. 2. Per l'attivita' di valorizzazione e di promozione di cui all'articolo 1, comma 1, la Giunta regionale predispone, fra l'altro, azioni finalizzate alla tracciabilita' del prodotto, anche supportando accordi intercategoriali di filiere. 3. La data dell'evento, l'ammontare e le modalita' di concessione dei contributi di cui al presente articolo, sono definite con atto della Giunta regionale.