Art. 6 
 
                           Valorizzazione 
 
  1. La Regione, al fine di promuovere e valorizzare  il  pane  ed  i
prodotti da forno realizzati dai forni di cui all'articolo  2,  comma
4, lettera a), puo' sostenere con specifici contributi le  iniziative
promozionali da tenersi durante la «Giornata del pane e dei  prodotti
da forno», che si svolge ogni anno nel mese di ottobre. 
  2. Per  l'attivita'  di  valorizzazione  e  di  promozione  di  cui
all'articolo 1, comma 1, la Giunta regionale predispone, fra l'altro,
azioni  finalizzate   alla   tracciabilita'   del   prodotto,   anche
supportando accordi intercategoriali di filiere. 
  3. La data dell'evento, l'ammontare e le modalita'  di  concessione
dei contributi di cui al presente articolo, sono  definite  con  atto
della Giunta regionale.