Art. 7 Vigilanza 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' esercitata dai Comuni, a cui spettano i proventi delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 8. Resta salva la competenza dell'Azienda USL (AUSL) per le violazioni in materia sanitaria, nonche' relative alla tutela e alla sicurezza del lavoro.