Art. 7 
 
                              Vigilanza 
 
  1.  La  vigilanza  sull'applicazione  della   presente   legge   e'
esercitata dai Comuni, a  cui  spettano  i  proventi  delle  sanzioni
amministrative previste dall'articolo 8. Resta  salva  la  competenza
dell'Azienda USL (AUSL)  per  le  violazioni  in  materia  sanitaria,
nonche' relative alla tutela e alla sicurezza del lavoro.