Art. 8 
 
                              Sanzioni 
 
  1. In caso di violazioni  sanabili  alle  previsioni  di  cui  alla
presente legge che non riguardino la previsione di  cui  all'articolo
3, comma 1, si applica l'istituto della diffida amministrativa,  come
disciplinato dall'articolo 7 bis  della  legge  regionale  28  aprile
1984,   n.   21   (Disciplina   dell'applicazione   delle    sanzioni
amministrative di competenza regionale). 
  2. Fatte salve  le  ulteriori  sanzioni  previste  dalla  normativa
nazionale, per le violazioni delle disposizioni della presente  legge
si applicano le seguenti sanzioni amministrative: 
    a) da 2.500 a 10.000 euro nel caso  di  attivita'  produttiva  di
panificazione svolta senza presentare la Segnalazione certificata  di
inizio attivita' (SCIA); 
    b) da 2.500 a 10.000 euro per la mancata o errata identificazione
del pane fresco, del pane conservato e del prodotto  derivante  dalla
cottura del prodotto intermedio di panificazione nelle  strutture  di
vendita; 
    c) da 1.000 a 8.000 euro per il  panificio  che  non  svolga  nel
proprio  ambito  l'intero  ciclo  di  produzione  del   pane,   dalla
lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale; 
    d) da 1.000 a 4.000 euro per il non rispetto  di  ogni  ulteriore
obbligo di cui all'articolo 5, non gia' ricadente nella previsione di
cui alla lettera b); 
    e) da 1.000 a 4.000 euro nel  caso  di  mancata  indicazione  del
responsabile  dell'attivita'  produttiva  o  di  sua   inottemperanza
all'obbligo formativo o all'aggiornamento professionale. 
  3. In caso  di  recidiva  le  sanzioni  di  cui  al  comma  2  sono
raddoppiate e, in caso  di  particolare  gravita',  il  sindaco  puo'
disporre la sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo  non
superiore a venti giorni.