Art. 9 
 
                           Aiuti di Stato 
 
  1. Gli atti adottati in attuazione dell'articolo 6,  che  prevedano
l'attivazione di interventi configurabili come  aiuti  di  Stato,  ad
eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformita'  a
quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto
di notifica ai sensi degli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea.