Art. 2 
 
               Interventi ammissibili a finanziamento 
 
  1. Ai fini della presente legge si intende per  gioco  un'attivita'
libera e spontanea, dotata di regole, circoscritta  entro  limiti  di
spazio e di tempo,  finalizzata  allo  sviluppo  delle  potenzialita'
affettive, relazionali  e  intellettive  delle  persone.  L'attivita'
ludico-motoria-ricreativa e' finalizzata a garantire  il  diritto  al
gioco e al movimento ai  cittadini  di  tutte  le  eta',  di  diverse
abilita' e di varie categorie sociali. 
  2. Ai fini della presente legge sono  ammissibili  a  finanziamento
regionale gli interventi e le iniziative che intendono promuovere  il
diritto al gioco e all'attivita'  ludico-motoria-ricreativa,  secondo
la definizione di  cui  al  comma  1,  sulla  base  di  priorita'  ed
eventuali criteri di preferenza definiti dal Tavolo ludico  regionale
di cui all'art. 3.