Art. 2 Interventi ammissibili a finanziamento 1. Ai fini della presente legge si intende per gioco un'attivita' libera e spontanea, dotata di regole, circoscritta entro limiti di spazio e di tempo, finalizzata allo sviluppo delle potenzialita' affettive, relazionali e intellettive delle persone. L'attivita' ludico-motoria-ricreativa e' finalizzata a garantire il diritto al gioco e al movimento ai cittadini di tutte le eta', di diverse abilita' e di varie categorie sociali. 2. Ai fini della presente legge sono ammissibili a finanziamento regionale gli interventi e le iniziative che intendono promuovere il diritto al gioco e all'attivita' ludico-motoria-ricreativa, secondo la definizione di cui al comma 1, sulla base di priorita' ed eventuali criteri di preferenza definiti dal Tavolo ludico regionale di cui all'art. 3.