Art. 3 
 
                       Tavolo ludico regionale 
 
  1. Presso la Direzione regionale competente in materia e' istituito
il Tavolo ludico regionale, di seguito denominato Tavolo, che  svolge
le seguenti funzioni: 
    a) elabora e formula alla  Giunta  regionale  la  proposta  delle
priorita' e degli eventuali criteri di  preferenza  da  inserire  nel
bando di cui all'art. 5; 
    b)  redige  annualmente  una  relazione   sull'attuazione   della
presente legge e sugli interventi previsti dal bando di cui  all'art.
5. 
  2. Il Tavolo e' composto da: 
    a)  quattro  rappresentanti  degli  enti  locali   indicati   dal
Consiglio delle Autonomie locali; 
    b) un esperto indicato dall'Universita'  degli  studi  di  Udine,
individuato fra i  docenti  e  i  ricercatori  con  competenze  nelle
attivita' oggetto della presente legge; 
    c) un esperto indicato dall'Universita' degli studi  di  Trieste,
individuato fra i  docenti  e  i  ricercatori  con  competenze  nelle
attivita' oggetto della presente legge; 
    d) l'Assessore regionale competente in materia o suo delegato. 
  3. Il Tavolo e'  costituito  con  decreto  del  Direttore  centrale
competente e resta in carica  per  la  durata  della  legislatura  e,
comunque, sino alla nomina del nuovo Tavolo. I componenti svolgono il
loro incarico a titolo gratuito. E'  riconosciuto  il  solo  rimborso
delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali. 
  4. Il Tavolo si riunisce almeno una volta all'anno su  convocazione
dell'Assessore regionale competente in materia.