Art. 3 Tavolo ludico regionale 1. Presso la Direzione regionale competente in materia e' istituito il Tavolo ludico regionale, di seguito denominato Tavolo, che svolge le seguenti funzioni: a) elabora e formula alla Giunta regionale la proposta delle priorita' e degli eventuali criteri di preferenza da inserire nel bando di cui all'art. 5; b) redige annualmente una relazione sull'attuazione della presente legge e sugli interventi previsti dal bando di cui all'art. 5. 2. Il Tavolo e' composto da: a) quattro rappresentanti degli enti locali indicati dal Consiglio delle Autonomie locali; b) un esperto indicato dall'Universita' degli studi di Udine, individuato fra i docenti e i ricercatori con competenze nelle attivita' oggetto della presente legge; c) un esperto indicato dall'Universita' degli studi di Trieste, individuato fra i docenti e i ricercatori con competenze nelle attivita' oggetto della presente legge; d) l'Assessore regionale competente in materia o suo delegato. 3. Il Tavolo e' costituito con decreto del Direttore centrale competente e resta in carica per la durata della legislatura e, comunque, sino alla nomina del nuovo Tavolo. I componenti svolgono il loro incarico a titolo gratuito. E' riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali. 4. Il Tavolo si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione dell'Assessore regionale competente in materia.