Art. 4 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono presentare domanda di finanziamento per  gli  interventi
previsti dalla presente legge i Comuni in forma singola o associata e
le Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge  regionale  12
dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema  Regione-Autonomie  locali
nel Friuli Venezia  Giulia.  Ordinamento  delle  Unioni  territoriali
intercomunali  e  riallocazione  di   funzioni   amministrative),   e
successive modifiche e integrazioni. 
  2. Le attivita' e le iniziative proposte dai  soggetti  di  cui  al
comma 1 possono essere attuate in convenzione  e  collaborazione  con
altri soggetti pubblici o privati non aventi finalita' di lucro e con
le istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio regionale.