Art. 5 
 
                                Bando 
 
  1.  L'amministrazione  regionale   e'   autorizzata   a   concedere
contributi ai soggetti individuati dall'art.  4,  a  copertura  delle
spese organizzative direttamente imputabili agli  interventi  e  alle
iniziative volte a promuovere il diritto  al  gioco  e  all'attivita'
ludico-motoria-ricreativa nel territorio di riferimento. 
  2. Con bando regionale, da approvare con  deliberazione  di  Giunta
regionale,  sulla  base  delle  risorse  finanziarie  disponibili   a
bilancio, sono individuati: 
    a) la tipologia degli  interventi  ammessi  a  finanziamento,  in
relazione alla definizione delle priorita' ed  eventuali  criteri  di
preferenza proposti dal Tavolo ludico regionale; 
    b) le spese ammissibili, nonche' le  modalita'  e  i  termini  di
concessione dei contributi finanziari ai soggetti beneficiari. 
  3. L'entita' del contributo regionale, a copertura integrale  delle
spese complessivamente ammissibili, non puo' eccedere gli importi  di
seguito indicati con riferimento alla popolazione di ciascun soggetto
proponente, dichiarata con riferimento al dato  al  31  dicembre  del
penultimo anno precedente a quello di presentazione della domanda: 
    a) 3.000 euro per i soggetti di cui all'art. 4,  con  popolazione
inferiore a 20.000 abitanti; 
    b) 7.000 euro per i soggetti di cui all'art. 4,  con  popolazione
compresa tra 20.000 abitanti e 50.000 abitanti; 
    c) 15.000 euro per i soggetti di cui all'art. 4, con  popolazione
compresa tra 50.001 abitanti e 80.000 abitanti; 
    d) 20.000 euro per i soggetti di cui all'art. 4, con  popolazione
tra 80.001 e 150.000 abitanti; 
    e) 30.000 euro per i soggetti di cui all'art. 4, con  popolazione
oltre i 150.000 abitanti. 
  4. Ciascun Comune puo' presentare un'unica domanda, singolarmente o
congiuntamente  ad  altri   comuni   mentre   l'Unione   territoriale
intercomunale presenta un'unica domanda per tutti i  Comuni  aderenti
alla stessa. 
  5. Qualora le risorse stanziate a  bilancio  per  il  finanziamento
delle iniziative non risultassero sufficienti a soddisfare  tutte  le
istanze presentate, l'entita' dei contributi concessi verra'  ridotta
in misura proporzionale.