Art. 5 Bando 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi ai soggetti individuati dall'art. 4, a copertura delle spese organizzative direttamente imputabili agli interventi e alle iniziative volte a promuovere il diritto al gioco e all'attivita' ludico-motoria-ricreativa nel territorio di riferimento. 2. Con bando regionale, da approvare con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili a bilancio, sono individuati: a) la tipologia degli interventi ammessi a finanziamento, in relazione alla definizione delle priorita' ed eventuali criteri di preferenza proposti dal Tavolo ludico regionale; b) le spese ammissibili, nonche' le modalita' e i termini di concessione dei contributi finanziari ai soggetti beneficiari. 3. L'entita' del contributo regionale, a copertura integrale delle spese complessivamente ammissibili, non puo' eccedere gli importi di seguito indicati con riferimento alla popolazione di ciascun soggetto proponente, dichiarata con riferimento al dato al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di presentazione della domanda: a) 3.000 euro per i soggetti di cui all'art. 4, con popolazione inferiore a 20.000 abitanti; b) 7.000 euro per i soggetti di cui all'art. 4, con popolazione compresa tra 20.000 abitanti e 50.000 abitanti; c) 15.000 euro per i soggetti di cui all'art. 4, con popolazione compresa tra 50.001 abitanti e 80.000 abitanti; d) 20.000 euro per i soggetti di cui all'art. 4, con popolazione tra 80.001 e 150.000 abitanti; e) 30.000 euro per i soggetti di cui all'art. 4, con popolazione oltre i 150.000 abitanti. 4. Ciascun Comune puo' presentare un'unica domanda, singolarmente o congiuntamente ad altri comuni mentre l'Unione territoriale intercomunale presenta un'unica domanda per tutti i Comuni aderenti alla stessa. 5. Qualora le risorse stanziate a bilancio per il finanziamento delle iniziative non risultassero sufficienti a soddisfare tutte le istanze presentate, l'entita' dei contributi concessi verra' ridotta in misura proporzionale.