Art. 7 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. La Giunta regionale  rende  conto  periodicamente  al  Consiglio
regionale delle modalita' di attuazione della presente  legge  e  dei
risultati ottenuti in termini di contributo alla  formazione  e  allo
sviluppo delle relazioni sociali, miglioramento dello stile di vita e
tutela della salute. 
  2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  la  Giunta  regionale,
avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte  dal  Tavolo
ludico regionale e dagli  altri  soggetti  coinvolti  nell'attuazione
della presente legge, presenta al  Consiglio  regionale  con  cadenza
triennale, una relazione che  fornisce  in  particolare  le  seguenti
informazioni: 
      a) un quadro generale della diffusione della cultura ludica sul
territorio regionale  e  delle  politiche  di  promozione  del  gioco
attuate dalla Giunta regionale; 
      b)  una  descrizione  degli  interventi  attuati   in   regione
attraverso il coordinamento degli enti locali  e  delle  associazioni
ludiche  coinvolte,  anche  con  riguardo  all'organizzazione   della
Giornata Mondiale del Gioco; 
      c) la tipologia delle iniziative, il  numero  degli  interventi
ammessi a finanziamento e  l'entita'  dei  contributi  erogati  dalla
Regione per promuovere  il  diritto  al  gioco  di  cittadinanza  nel
territorio. 
  3. In sede di prima applicazione, decorso un anno  dall'entrata  in
vigore della presente legge, la  Giunta  presenta  al  Consiglio  una
relazione  che  da'  conto  dello  stato  delle  iniziative  e  degli
interventi avviati, evidenziando le eventuali criticita' emerse. 
  4. Le relazioni previste ai  commi  2  e  3  sono  rese  pubbliche,
insieme  ai  documenti  consiliari  che  ne  concludono  l'esame,  in
particolare  mediante  pubblicazione  sul  sito  web  del   Consiglio
regionale.